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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 7 agosto 2009, n. 143

Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. (09G0152)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2009
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Testo in vigore dal:  31-10-2009

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, espresso con nota del 3 dicembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva degli atti normativi, espresso nell'adunanza del 19 febbraio 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. n. U.R./764/1.5/09 dell'8 maggio 2009), così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 20 maggio 2009, prot. n. DAGL/10.3.4/2009/152;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modalità di effettuazione del tirocinio
1. Il tirocinio professionale è un periodo di formazione pratica obbligatorio per l'accesso all'esame per l'abilitazione e deve consentire al tirocinante l'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione.
2. Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale.
Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il tirocinante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno 20 ore settimanali nel normale orario di funzionamento dello studio stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 6. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento discreto e corretto, nonché il mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.
3. Il tirocinio si svolge presso lo studio o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione.
4. In considerazione delle competenze specifiche in economia aziendale e diritto d'impresa e nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative, attribuite agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, il tirocinio ha per oggetto le seguenti attività professionali:
a) per l'accesso alla sezione A dell'albo - Commercialisti -, le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del 2005;
b) per l'accesso alla sezione B dell'albo - Esperti contabili -, le attività di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del 2005.
5. Il tirocinio professionale è svolto presso un professionista iscritto da almeno cinque anni all'albo e che ha assolto l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio certificato dall'Ordine. L'anzianità quinquennale deve essere maturata all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro dei tirocinanti o, in caso di variazione, alla data di comunicazione del nuovo professionista presso cui viene proseguito il tirocinio.
6. Il rapporto di tirocinio non istituisce alcun obbligo di natura economica tra le parti. Il professionista può riconoscere al tirocinante una borsa di studio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 33, quinto comma, della Costituzione stabilisce che è prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
- L'art. 117, sesto comma, della Costituzione stabilisce che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- La legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante: «Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2005, n. 61.
- Si riporta il testo dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante: «Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34»:
«2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale, stabilisce con proprio regolamento i contenuti e le modalità di effettuazione del tirocinio, ivi comprese le forme della vigilanza dei Consigli degli Ordini territoriali sul corretto svolgimento dei tirocini e le relative sanzioni disciplinari, la fissazione del numero massimo di tirocinanti per ciascun professionista e gli effetti ostativi delle sanzioni disciplinari di particolare gravità relativamente all'assunzione di tirocinanti da parte del professionista.».
- Il testo dell'art. 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
«Art. 50 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) (omissis);
b) compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; istruzione universitaria, ricerca scientifica e tecnologica: programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università e degli enti di ricerca non strumentali; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico Osservatorio, in materia universitaria; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri; monitoraggio degli enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione del CIVR; completamento dell'autonomia universitaria; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno della ricerca aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica.».
- La legge 14 luglio 2008, n. 121, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2008, n. 164.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 è il seguente:
«Art. 1 (Oggetto della professione). - 1. Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato "Albo", è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.
2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:
a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
b) le perizie e le consulenze tecniche;
c) le ispezioni e le revisioni amministrative;
d) la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.
3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:
a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;
b) le valutazioni di azienda;
c) l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
d) l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;
e) le funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;
f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'art. 2409 del codice civile;
g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;
h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;
i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'art. 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;
l) l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;
m) l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;
n) il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
o) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;
p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;
q) le attività previste per gli iscritti alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo.
4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:
a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;
b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;
c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;
d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi art. 2409-bis del codice civile;
e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;
f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e loro successive modificazioni;
f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».