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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 settembre 2008, n. 163

Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, ((comma 6)), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/11/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2021)
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Testo in vigore dal:  18-12-2021
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Art. 5

Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale
1. Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al
((comma 9))
dell'articolo 3 del presente decreto, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nella qualifica di vigile del fuoco, l'assunzione dei candidati idonei è subordinata, comunque, all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente articolo.
2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali stabiliti dalla normativa vigente, ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. È facoltà dell'Amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.
3. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una Commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici
((o sanitari))
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, e da quattro medici.
La commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.
Trova applicazione la facoltà di stipulare particolari
4. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 3 sono svolte da
((personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale))
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
5. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione o con successivo provvedimento.
6. In relazione al numero dei candidati, la Commissione, fermo restando un unico presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria.
7. Il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso.