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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1 ottobre 2004, n. 289

Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 2000, n. 318, concernente la ripartizione dei contributi spettanti ai Comuni, derivanti da procedure di fusione, alle Unioni di comuni ed alle Comunità montane, svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/12/2004
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vigente al 14/11/2014
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Testo in vigore dal:  17-12-2004

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la necessità e l'urgenza di apportare modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, disciplinante i criteri di utilizzo dei contributi erariali disponibili per il finanziamento delle procedure di unione e fusione di comuni, ai fini di una ordinata gestione transitoria delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004;
Ritenuto, per le considerazioni sopra riportate, che il presente decreto ha un'efficacia temporale limitata all'anno 2004;
Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 agosto 2004;
Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318

1. Al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai seguenti commi.
2. Il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato.
3. All'articolo 3, dopo la lettera g) del comma 1, è aggiunta la seguente:
"g-bis) 3 per cento per le unioni di comuni ove siano presenti almeno due comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.".
4. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5 la parola "consuntivo" è sostituita dalla seguente: "rendiconto".
5. I commi 3 e 4 dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti commi:
"3. A ciascuna unione di comuni ed a ciascuna comunità montana spetta in base ai servizi esercitati in forma associata un contributo pari:
a) al 15 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata due servizi;
b) al 19 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata da tre a cinque servizi;
c) al 26 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata più di cinque servizi.
4. Le percentuali di cui al comma 3 sono elevate del 5 per cento per le spese certificate relative ai seguenti servizi: anagrafe e stato civile, ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio e polizia locale. La percentuale di incremento spetta anche se l'esercizio associato riguarda solo tali servizi.".
6. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:
"4-bis. Ove vengano conferite integralmente in gestione associata una o più funzioni, composte da più di due servizi individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, il contributo determinato ai sensi dei commi 3 e 4 ad esse riferibile è incrementato del 10 per cento.
4-ter. Per la determinazione del contributo spettante alle unioni di comuni nelle fattispecie di cui al comma 1, le spese certificate dai singoli comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono calcolate con riferimento alla spesa media nazionale per abitante sostenuta dai comuni sino a 5.000 abitanti. Tale spesa è moltiplicata per il numero di 5.000 abitanti.
4-quater. Le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali che hanno ricevuto il contributo in relazione alle fattispecie previste dal comma 1 sono tenute a dimostrare l'effettivo avvio della funzionalità dei servizi per i quali è stato attribuito il contributo statale. A tale fine, con il decreto di cui al comma 2, sono stabiliti gli elementi in base ai quali è possibile valutare l'effettivo avvio dei servizi nel primo anno di funzionamento. I predetti enti sono tenuti comunque a certificare le spese correnti ed in conto capitale sostenute nel primo anno di funzionamento. Ove dette spese risultino inferiori di almeno il 10 per cento di quelle certificate per ottenere il contributo nelle fattispecie di cui al comma 1, tale differenza è recuperata in sede di attribuzione dei successivi contributi annuali.
In tale caso il recupero è proporzionale al rapporto esistente tra le spese certificate per le fattispecie di cui al comma 1 ed il contributo spettante ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui si accerti che le unioni di comuni e le comunità montane, nelle fattispecie di cui al comma 1, non abbiano esercitato effettivamente i servizi il contributo di cui al presente articolo è revocato. Per le unioni di comuni il raffronto è effettuato tra le spese prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del contributo per le fattispecie di cui al comma 1 e le spese sostenute nel primo anno di funzionamento definite secondo i criteri di cui al comma 5-bis.".
7. Al primo periodo del comma 5, dell'articolo 5, dopo le parole "il contributo di cui al comma 1," sono inserite le seguenti parole: "a decorrere dall'anno successivo quello cui si riferisce la certificazione di cui al comma 4-ter,".
8. Alla fine del comma 5 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo è aumentato del 5 per cento a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane la cui spesa media complessiva per abitante per la gestione dei servizi sia superiore alla spesa media nazionale per abitante risultante dalle certificazioni trasmesse rispettivamente dalle unioni di comuni e dalle comunità montane.".
9. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:
"5-bis. Il contributo da rideterminare triennalmente nei confronti delle unioni di comuni ai sensi del comma 5 è calcolato in misura pari al prodotto della spesa media per abitante certificata per il numero degli abitanti dei singoli comuni facenti parte dell'unione, considerando comunque la popolazione di ciascun ente sino ad un massimo di 5.000 abitanti. In sede di rideterminazione triennale del contributo, dalle spese certificate dalle unioni di comuni sono detratte quelle attribuibili ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. A tale fine la spesa da detrarre è pari al prodotto risultante tra la spesa media per abitante delle unioni di comuni e la popolazione dei comuni superiori a 30.000 abitanti.
5-ter. Ove le unioni di comuni e le comunità montane non trasmettano la certificazione di cui al comma 5, la quota del contributo determinata ai sensi del presente articolo e le quote di contributo di cui agli articoli 3 e 4 sono sospese con la possibilità della corresponsione delle stesse, all'atto della presentazione della certificazione, solo ove residuino fondi disponibili.".
10. Al comma 6 dell'articolo 5, le parole "di cui al comma 5", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4-quater e 5".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° ottobre 2004

Il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato.

3. All'articolo 3, dopo la lettera g) del comma 1, è aggiunta la seguente: "g-bis) 3 per cento per le unioni di comuni ove siano presenti almeno due comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.". 4. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5 la parola "consuntivo" è sostituita dalla seguente: "rendiconto". 5. I commi 3 e 4 dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti commi: "3. A ciascuna unione di comuni ed a ciascuna comunità montana spetta in base ai servizi esercitati in forma associata un contributo pari: a) al 15 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata due servizi; b) al 19 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata da tre a cinque servizi; c) al 26 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata più di cinque servizi. 4. Le percentuali di cui al comma 3 sono elevate del 5 per cento per le spese certificate relative ai seguenti servizi: anagrafe e

stato civile, ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio e polizia locale. La percentuale di incremento spetta anche se l'esercizio associato riguarda solo tali servizi.". 6. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi: "4-bis. Ove vengano conferite integralmente in gestione associata

una o più funzioni, composte da più di due servizi individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31

gennaio 1996, n. 194, il contributo determinato ai sensi dei commi 3 e 4 ad esse riferibile è incrementato del 10 per cento. 4-ter. Per la determinazione del contributo spettante alle unioni

di comuni nelle fattispecie di cui al comma 1, le spese certificate dai singoli comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono calcolate con riferimento alla spesa media nazionale per abitante sostenuta dai comuni sino a 5.000 abitanti. Tale spesa è moltiplicata per il numero di 5.000 abitanti. 4-quater. Le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali che hanno ricevuto il contributo in relazione alle fattispecie previste dal comma 1 sono tenute a dimostrare l'effettivo avvio della funzionalità dei servizi

per i quali è stato attribuito il contributo statale. A tale fine,

con il decreto di cui al comma 2, sono stabiliti gli elementi in base ai quali è possibile valutare l'effettivo avvio dei servizi nel primo anno di funzionamento. I predetti enti sono tenuti comunque a certificare le spese correnti ed in conto capitale sostenute nel primo anno di funzionamento. Ove dette spese risultino inferiori di almeno il 10 per cento di quelle certificate per ottenere il

contributo nelle fattispecie di cui al comma 1, tale differenza è recuperata in sede di attribuzione dei successivi contributi annuali. In tale caso il recupero è proporzionale al rapporto esistente tra le spese certificate per le fattispecie di cui al comma 1 ed il contributo spettante ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui

si accerti che le unioni di comuni e le comunità montane, nelle

fattispecie di cui al comma 1, non abbiano esercitato effettivamente i servizi il contributo di cui al presente articolo è revocato. Per le unioni di comuni il raffronto è effettuato tra le spese prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del contributo per le fattispecie di cui al comma 1 e le spese sostenute nel primo anno di funzionamento definite secondo i criteri di cui al comma 5-bis.".

7. Al primo periodo del comma 5, dell'articolo 5, dopo le parole

"il contributo di cui al comma 1," sono inserite le seguenti parole: "a decorrere dall'anno successivo quello cui si riferisce la

certificazione di cui al comma 4-ter,". 8. Alla fine del comma 5 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo è aumentato del 5 per cento a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane la cui spesa media complessiva per abitante per la gestione dei servizi sia superiore alla spesa media nazionale per abitante risultante dalle certificazioni trasmesse rispettivamente dalle unioni di comuni e dalle comunità montane.". 9. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi: "5-bis. Il contributo da rideterminare triennalmente nei confronti delle unioni di comuni ai sensi del comma 5 è calcolato in misura pari al prodotto della spesa media per abitante certificata per il

numero degli abitanti dei singoli comuni facenti parte dell'unione, considerando comunque la popolazione di ciascun ente sino ad un massimo di 5.000 abitanti. In sede di rideterminazione triennale del

contributo, dalle spese certificate dalle unioni di comuni sono detratte quelle attribuibili ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. A tale fine la spesa da detrarre è pari al prodotto risultante tra la spesa media per abitante delle unioni di comuni e la popolazione dei comuni superiori a 30.000 abitanti. 5-ter. Ove le unioni di comuni e le comunità montane non

trasmettano la certificazione di cui al comma 5, la quota del contributo determinata ai sensi del presente articolo e le quote di contributo di cui agli articoli 3 e 4 sono sospese con la

possibilità della corresponsione delle stesse, all'atto della

presentazione della certificazione, solo ove residuino fondi disponibili.".

10. Al comma 6 dell'articolo 5, le parole "di cui al comma 5", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4-quater e 5".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° ottobre 2004 Il Ministro: Pisanu

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2004

Ministeri istituzionali, registro n. 11 Interno, foglio n. 51

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142):
"8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448".
- Si riporta il testo degli articoli 27, 28, 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 27 (Natura e ruolo). - 1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.
3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'art. 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale.
4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:
a) le modalità di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.
L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali.
Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.
8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni".
"Art. 28 (Funzioni). - 1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione.
2. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.
3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.
4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.
6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.
7. Alle comunità montane si applicano le disposizioni dell'art. 32, comma 5".
"Art. 32 (Unioni di comuni) - 1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati".
"Art. 33 (Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni). - 1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.
2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'art. 4. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.
3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.
4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:
a) nella disciplina delle incentivazioni:
1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione".
- Si riporta il testo dell'art. 1-quater, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116 (Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali):
"7. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, dell'art. 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di comuni.
8. Qualora comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono applicati considerando tali enti come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.
Sono comunque esclusi ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
9. Dall'attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
- Il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, reca: "Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):
"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata) - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo integrale degli articoli 2, 3 e 5, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificati dal presente decreto:
"Art. 2 (Contributi per l'esercizio associato di funzioni comunali). - 1. Alle unioni di comuni è attribuito un contributo in base:
a) alla popolazione della unione dei comuni secondo quanto previsto dall'art. 3;
b) al numero di comuni facenti parte dell'unione secondo quanto previsto dall'art. 4;
c) ai servizi esercitati in forma associata secondo quanto previsto dall'art. 5.
2. (Abrogato).
3. Il contributo determinato secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2 è aumentato del 5 per cento ove l'unione di comuni coincida esattamente con gli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine gli enti interessati attestano l'esistenza della predetta condizione secondo i modelli di certificazione da definire con il decreto del Ministero dell'interno di cui all'art. 5, comma 2.
4. Alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali è attribuito un contributo in base ai servizi esercitati in forma associata secondo quanto previsto dall'art. 5.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle unioni e delle funzioni comunali esercitate in forma associata dalle comunità montane, il contributo spettante ai singoli enti come determinato a norma del presente decreto è proporzionalmente ridotto.
6. Entro il 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunità montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'art. 5, comma 1, per l'attribuzione entro il 31 ottobre dello stesso anno. Il contributo è attribuito in proporzione al periodo temporale di istituzione. Ove l'esercizio associato di funzioni abbia termine l'ente interessato deve darne immediata comunicazione ai fini della interruzione della corresponsione del contributo. Agli enti che inviano la richiesta di contributo successivamente il termine del 30 settembre e non oltre il 31 dicembre viene attribuito sia per lo stesso anno che per il successivo un contributo nei limiti delle disponibilità di fondi risultanti a seguito dei predetti riparti.
7. Alle unioni di comuni istituite prima della entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, che già percepiscono il contributo quest'ultimo viene rideterminato in base ai criteri del presente decreto".
"Art. 3 (Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni in base alla popolazione). - 1. A ciascuna unione di comuni spetta in base alla popolazione un contributo per abitante pari ad una percentuale del valore nazionale medio per abitante dei contributi erariali. Le percentuali da applicare sono le seguenti:
a) 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva sino a 3.000 abitanti;
b) 6 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 3.001 a 5.000 abitanti;
c) 7 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 5.001 a 10.000 abitanti;
d) 8 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 10.001 a 15.000 abitanti;
e) 9 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 15.001 a 20.000 abitanti;
f) 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 20.001 a 30.000 abitanti;
g) 3 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti;
g-bis) 3 per cento per le unioni di comuni ove siano presenti almeno due comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Il contributo di cui al comma 1 è rideterminato ogni dieci anni. Il contributo è comunque rideterminato a seguito di variazione del numero dei comuni che costituiscono l'unione".
"Art. 5 (Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni e le comunità montane in base ai servizi esercitati in forma associata). - 1. In sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunità montane entro il termine di cui all'art. 2, comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il contributo erariale. Le notizie sono riferite all'ultimo rendiconto approvato dai singoli enti. Per i servizi di cui non si dispongano di dati finanziari i comuni indicano dati di previsione corredati da apposita relazione esplicativa, in modo analitico, dei dati stessi.
2. Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio di ciascun anno vengono definiti i modelli per le certificazioni di cui al comma 1.
3. A ciascuna unione di comuni ed a ciascuna comunità montana spetta in base ai servizi esercitati in forma associata un contributo pari:
a) al 15 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata 2 servizi;
b) al 19 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata da 3 a 5 servizi;
c) al 26 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata più di 5 servizi.
4. Le percentuali di cui al comma 3 sono elevate del 5 per cento per le spese certificate relative ai seguenti servizi: anagrafe e stato civile, ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio e polizia locale. La percentuale di incremento spetta anche se l'esercizio associato riguarda solo tali servizi.
4-bis. Ove vengano conferite integralmente in gestione associata una o più funzioni, composte da più di due servizi individuati ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, il contributo determinato ai sensi dei commi 3 e 4 ad esse riferibile è incrementato del 10 per cento.
4-ter. Per la determinazione del contributo spettante alle unioni di comuni nelle fattispecie di cui al comma 1, le spese certificate dai singoli comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono calcolate con riferimento alla spesa media nazionale per abitante sostenuta dai comuni sino a 5.000 abitanti. Tale spesa è moltiplicata per il numero di 5.000 abitanti.
4-quater. Le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali che hanno ricevuto il contributo in relazione alle fattispecie previste dal comma 1 sono tenute a dimostrare l'effettivo avvio della funzionalità dei servizi per i quali è stato attribuito il contributo statale. A tale fine, con il decreto di cui al comma 2, sono stabiliti gli elementi in base ai quali è possibile valutare l'effettivo avvio dei servizi nel primo anno di funzionamento. I predetti enti sono tenuti comunque a certificare le spese correnti ed in conto capitale sostenute nel primo anno di funzionamento.
Ove dette spese risultino inferiori di almeno il 10 per cento di quelle certificate per ottenere il contributo nelle fattispecie di cui al comma 1, tale differenza è recuperata in sede di attribuzione dei successivi contributi annuali. In tale caso il recupero è proporzionale al rapporto esistente tra le spese certificate per le fattispecie di cui al comma 1 ed il contributo spettante ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui si accerti che le unioni di comuni e le comunità montane, nelle fattispecie di cui al comma 1, non abbiano esercitato effettivamente i servizi il contributo di cui al presente articolo è revocato. Per le unioni di comuni il raffronto è effettuato tra le spese prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del contributo per le fattispecie di cui al comma 1 e le spese sostenute nel primo anno di funzionamento definite secondo i criteri di cui al comma 5-bis.
5. Mediante apposita certificazione, da trasmettere al Ministero dell'interno, il contributo di cui al comma 1, a decorrere dall'anno successivo quello cui si riferisce la certificazione di cui al comma 4-ter, è rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di comuni e dalle comunità montane, nonché in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2. Il contributo è comunque rideterminato a seguito di variazione del numero dei servizi esercitati in forma associata. Il contributo è aumentato del 5 per cento a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane la cui spesa media complessiva per abitante per la gestione dei servizi sia superiore alla spesa media nazionale per abitante risultante dalle certificazioni trasmesse rispettivamente dalle unioni di comuni e dalle comunità montane.
5-bis. Il contributo da rideterminare triennalmente nei confronti delle unioni di comuni ai sensi del comma 5 è calcolato in misura pari al prodotto della spesa media per abitante certificata per il numero degli abitanti dei singoli comuni facenti parte dell'unione, considerando comunque la popolazione di ciascun ente sino ad un massimo di 5.000 abitanti. In sede di rideterminazione triennale del contributo, dalle spese certificate dalle unioni di comuni sono detratte quelle attribuibili ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. A tale fine la spesa da detrarre è pari al prodotto risultante tra la spesa media per abitante delle unioni di comuni e la popolazione dei comuni superiori a 30.000 abitanti.
5-ter. Ove le unioni di comuni e le comunità montane non trasmettano la certificazione di cui al comma 5, la quota del contributo determinata ai sensi del presente articolo e le quote di contributo di cui agli articoli 3 e 4 sono sospese con la possibilità della corresponsione delle stesse, all'atto della presentazione della certificazione, solo ove residuino fondi disponibili.
6. Con il decreto di cui al comma 2 vengono definiti i modelli per le certificazioni di cui ai commi 4-quater e 5 e le modalità relative alle dichiarazioni finalizzate alla rideterminazione del contributo".