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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 novembre 1994, n. 687

Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/1/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/1995)
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Testo in vigore dal:  1-1-1995

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Viste le disposizioni del capo II "Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia" del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
Viste le integrazioni e le modificazioni apportate alla predetta normativa con il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
Visto il decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, recante norme sul coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, recante la "Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia";
Visto il proprio decreto 26 novembre 1991, recante criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione;
Ritenuto di dover adottare, a norma dell'art. 10, comma 3, della surrichiamata legge n. 82 del 1991, nuove disposizioni dirette ad individuare sia i criteri per la formulazione del programma per la protezione di chi collabora con la giustizia, sia i procedimenti per la sua adozione e attuazione, anche con riferimento al tema del cambiamento delle generalità e alla predisposizione dei documenti di copertura oltre che alle modalità di formulazione della proposta di ammissione a detto programma, ai compiti istruttori della commissione centrale e alle attività demandate al capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;
Sentita la commissione centrale di cui all'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, sopra indicato, che sullo schema del presente provvedimento si è espressa nella seduta del 16 novembre 1994;
Sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, che sullo schema del presente provvedimento si è espresso nella riunione del 24 novembre 1994;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Modalità per la formulazione del programma
1. La commissione centrale prevista dall'art. 10, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, denominata legge negli articoli seguenti, formula lo speciale programma di protezione per i soggetti indicati nell'art. 9 della medesima legge dopo aver acquisito:
a) la proposta motivata del procuratore della Repubblica ovvero, previo parere favorevole di questi, del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza o del prefetto;
b) il parere del procuratore nazionale antimafia, allorché ricorrano le condizioni previste dall'art. 3;
c) la completa e documentata attestazione delle situazioni soggettive indicate nell'art. 12 della legge;
d) specifiche e dettagliate indicazioni sulle misure preventive e di protezione già adottate o adottabili dall'autorità di pubblica sicurezza, dall'Amministrazione penitenziaria o da altri organi, nonché ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente per definire la gravità e l'attualità del pericolo in relazione alla collaborazione o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio relativamente a delitti compresi fra quelli previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale.
2. La commissione può altresì acquisire, anche mediante e a seguito dell'audizione del procuratore nazionale antimafia, dell'autorità che ha formulato la proposta o di altra autorità che ad essa è interessata, ogni ulteriore notizia utile ai fini della formulazione del programma di protezione, ivi compresi gli elementi concernenti l'importanza del contributo per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio penale e quelli di interesse ai fini delle dichiarazioni impegnative da rendere a norma dell'art. 12 della legge.
3. Quando è necessario al fine di prevenire gravi delitti che attentano alla vita o alla incolumità delle persone esposte al pericolo per effetto della collaborazione, la commissione può utilizzare anche gli atti e le informazioni trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 118 del codice di procedura penale ovvero a norma dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, o dell'art. 102 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. La commissione delibera a maggioranza dei suoi componenti, purché siano presenti alla seduta almeno cinque di questi, di cui almeno un magistrato. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
5. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all'art. 2, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali, e le attività svolte per la attuazione dello speciale programma di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati ad organi diversi da quelli preposti all'attuazione dello speciale programma di protezione, si applicano altresì le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.
6. Nello svolgimento dei compiti istruttori indicati nei commi precedenti, la commissione si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, reca: "Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia".
- Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, reca: "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa".
- Il testo del comma 2-quater dell'art. 2 del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 (Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata), come successivamente modificato dal comma 3 dell'art. 1 della legge 7 agosto 1992, n. 356, di conversione del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, è il seguente:
"2-quater. L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992.
A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette funzioni, le competenze sono attribuite al Ministro dell'interno con facoltà di delega nei confronti dei prefetti e del direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3, nonché nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorità. Le competenze previste dal comma 3 dell'art. 1-ter del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza".
- Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 8/1991, è il seguente:
"Art. 10. - 1. Nei casi in cui le misure di tutela adottabili, ai sensi delle norme già in vigore, direttamente dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, dall'autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persona detenuta, dal Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, non sono ritenute adeguate al fine di assicurare l'incolumità dei soggetti elencati nell'art. 9 e il pericolo derivi dagli elementi forniti o che essi possono fornire per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio può essere definito uno speciale programma di protezione, comprendente, se necessario, anche misure di assistenza.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione, composta da un Sottosegretario di Stato, che la presiede, da due magistrati con particolare esperienza nella trattazione di processi per fatti di criminalità organizzata e da cinque funzionari e ufficiali esperti nel settore. Per i compiti di segreteria e istruttori la commissione centrale si avvale dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.
3. Le misure di protezione e di assistenza a favore delle persone ammesse allo speciale programma di cui al comma 1, nonché i criteri di formulazione del programma medesimo e le modalità di attuazione, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la commissione centrale di cui al comma 2. Non si applica l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 10 del D.L. n. 8/1991 si veda in nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 8/1991, è il seguente:
"Art. 9. - 1. Nei confronti delle persone esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, relativamente ai delitti previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale, possono essere adottate misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità, provvedendo, ove necessario, all'assistenza secondo le disposizioni del presente capo.
2. Le citate misure possono essere adottate anche nei confronti dei prossimi congiunti, dei conviventi e di coloro che sono esposti a grave ed attuale pericolo a causa delle relazioni che intrattengono con le persone di cui al comma 1".
- Il testo dell'art. 12 del D.L. n. 8/1991, modificato dall'art. 13 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 306, è il seguente:
"Art. 12. - 1. Le persone nei cui confronti è stata avanzata proposta di ammissione allo speciale programma di protezione devono rilasciare all'autorità proponente completa e documentata attestazione riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorità o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di studio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari. Le predette persone devono, altresì, designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi.
2. Lo speciale programma di protezione è sottoscritto dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:
a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione del programma;
b) (abrogata);
c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e alle obbligazioni contratte;
d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria o dalle Forze di polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione.
3. All'atto della sottoscrizione del programma, l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione di cui all'art. 10".
- L'art. 380 del codice di procedura penale è il seguente:
"Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, comma 1, numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416, commi 1 e 3, del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà".
- Il testo dell'art. 118 del codice di procedura penale è il seguente:
"Art. 118 (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro dell'interno). - Il Ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.
1-bis. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'art. 335, anche se tenuto in forma automatizzata.
2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.
3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio".
- Il testo dell'art. 1-quinquies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), è il seguente:
"Art. 1-quinquies. - 1. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'Alto commissario può proporre al tribunale del luogo in cui la persona dimora l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; può altresì esercitare le altre facoltà attribuite dalla stessa legge alle autorità cui spetta di promuovere il procedimento di prevenzione.
L'Alto commissario dispone che delle proposte inoltrate al tribunale sia data comunicazione alla questura territorialmente competente per gli adempimenti previsti nel quarto comma dell'art. 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Alto commissario ha facoltà di convocare qualsiasi persona avvalendosi dei poteri di cui all'art. 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ne riferisce semestralmente al Ministro dell'interno.
3. Per l'espletamento dei suoi compiti l'Alto commissario può esercitare, su delega del Ministro dell'interno, la facoltà di cui all'art. 165-ter del codice di procedura penale.
4. L'autorità giudiziaria competente, senza ritardo, trasmette ovvero autorizza gli organi di polizia giudiziaria a trasmettere all'Alto commissario copia dei rapporti, delle perizie tossicologiche in materia di stupefacenti e di ogni altro atto ritenuto utile, concernenti fatti comunque connessi a delitti di tipo mafioso; è altresì trasmessa all'Alto commissario copia delle perizie balistiche espletate in procedimenti penali.
L'autorità giudiziaria, qualora ritenga di non poter derogare al segreto di cui all'art. 307 del codice di procedura penale, dispone, con decreto motivato, che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario. La documentazione trasmessa è coperta dal segreto di ufficio.
5. L'autorità giudiziaria, ove lo ritenga opportuno, può fornire all'Alto commissario, su sua richiesta, informazioni su iniziative di polizia giudiziaria concernenti la criminalità di tipo mafioso.
6. L'Alto commissario, per ragioni del proprio ufficio ha facoltà di visitare gli istituti penitenziari e può avere colloqui personali, con detenuti e internati, osservando le disposizioni dell'art. 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; nei casi di particolare urgenza di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'attestazione ivi prevista provvede lo stesso Alto commissario. Tali facoltà non sono delegabili. Di detti colloqui l'Alto commissario farà specifica menzione nelle relazioni di cui al terzo comma dell'art. 1.
7. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite può autorizzare le intercettazioni di cui all'art. 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646, anche a richiesta dell'Alto commissario".
- Il testo dell'art. 102 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), è il seguente:
"Art. 102 (Notizie di procedimenti penali). - 1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti dal presente testo unico, nonché per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.
2. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto ore.
3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e alla criminalità organizzata.
4. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 329 del codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione si procrastinata per il tempo strettamente necessario".