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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 settembre 1996, n. 561

Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/11/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/1998)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  14-11-1996

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, concernente la "Disciplina del commercio";
Visti, in particolare, gli articoli 37 e 41 della legge
11 giugno 1971, n. 426, che demandano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la determinazione delle tabelle merceologiche e l'emanazione delle norme di esecuzione;
Considerata la opportunità di apportare alcune modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, concernente le norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426;
Sentito il parere delle organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo;
Udito il parere n. 727/96 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;
Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 381403 dell'8 agosto 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Tabelle merceologiche per rivendite di generi di monopolio
e distributori di carburante
1. Le tabelle merceologiche per i titolari di rivendite di generi di monopolio e di titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti, istituite dall'art. 56, comma 9, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e contenute nell'allegato 9 di tale decreto, sono sostituite da quelle contenute nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Coloro che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono titolari delle vecchie tabelle di cui al comma 1 hanno titolo a che l'iscrizione e l'autorizzazione siano modificate d'ufficio in relazione alle nuove tabelle previste.
AVVERTENZA:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il contenuto delle tabelle merceologiche per i titolari di rivendite di generi di monopolio e distributori di carburante di cui all'allegato 9 al D.M. 4 agosto 1988, n. 375, era il seguente:
"TABELLA PER I TITOLARI
DI RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO
Articoli per fumatori.
Francobolli per collezione ed altri articoli per filatelici.
Moduli e stampati in genere per comunicazioni e richieste indirizzate a enti pubblici: moduli per contratti soggetti a registrazione.
Articoli di cartoleria e cancelleria; mappe stradali e catastali.
Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, porta chiavi e simili.
Posateria, temperini, piccole calamite, fibbie, specchi, pettini, forbici e bigodini.
Necessaires per viaggio e per toletta, purché in metalli e materie non preziosi.
Articoli e servizi per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia, nastri, spazzole, ventagli, in metalli e materie non preziosi.
Apriscatole, levacapsule, tagliacarte in metalli e materie non preziosi.
Pellicole cinematografiche, musicassette e video-cassette da registrare.
Lampade e torce elettriche, pile.
Cerette e prodotti per la depilazione, saponi, dentifrici, spazzolini da denti, per unghie, shampoo, bagno-schiuma, rasoi, lamette, pennelli per barba, creme e schiuma da barba, dopobarba, netta-orecchie, ferma-capelli e retine per capelli, profumi, acque da toletta, acque di colonia, deodoranti, balsamo per capelli, smalti per unghie, creme per le mani, per il viso e per il corpo, cipria, ombretti, mascara, fard, matite per occhi e labbra, rossetti, accessori per manicure, prodotti abbronzanti e liquidi o creme solari e simili.
Caramelle, confetti, cioccolatini e pastigliaggi in genere, gomme americane e simili, biscotti preconfezionati e simili.
Articoli di pelletteria (escluse le calzature, la valigeria e la borsetteria) quali portafogli, portamonete, portassegni, portatessere, portafoto e simili, portachiavi, portacarte, cinture, cinturini per orologi.
Articoli di cera, spaghi, ceralacca, turaccioli, stuzzicadenti.
Fazzoletti, piatti e bicchieri di carta, carta igienica.
Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti.
Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili), cotone idrofilo.
Articoli sportivi (meno i capi di abbigliamento e le calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti; distintivi sportivi.
Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).
Giocattoli (non sono comprese le biciclette), articoli per carnevale, per presepi, alberi di Natale ed addobbi natalizi, pasquali e per altre feste o ricorrenze a carattere civile o religioso; articoli per feste e giochi di societa: giochi pirici.
Fiori artificiali.
Lucidi e tinture per stoffe e calzature, lacci, tacchi, solette, calzascarpe ed altri accessori per calzature.
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TABELLA PER I TITOLARI DI IMPIANTI
DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI
Ricambi e accessori per veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le pile e le torce elettriche, le borse di pronto soccorso".