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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 agosto 1995, n. 434

Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, riguardante le modalità e i criteri per favorire la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-11-1995
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Testo in vigore dal:  8-11-1995

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 6, commi 7, 8, 8-bis e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, che prevede interventi per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiale di armamento;
Considerato che in attuazione del comma 8 del predetto art. 6 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce modalità e criteri per l'attuazione del comma 7 del medesimo art. 6;
Considerata la necessità di riservare a successivo specifico provvedimento la regolamentazione nazionale, relativa ai processi di riconversione dell'industria bellica in armonia con la corrispondente organica disciplina comunitaria;
Valutata l'opportunità di dare intanto tempestiva applicazione agli interventi di razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria bellica;
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1993 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha definito le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi nelle adunanze generali del 2 giugno 1994 e del 15 dicembre 1994;
Vista la comunicazione fatta dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Soggetti beneficiari
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, sono considerate imprese operanti nel settore dei materiali di armamento le imprese che soddisfino alla data di entrata in vigore del presente regolamento contemporaneamente i seguenti requisiti:
a) che svolgano attività di produzione e di manutenzione dei materiali elencati all'art. 2 della legge 9 luglio l990, n. 185;
b) che risultino iscritte al registro nazionale delle imprese istituito ai sensi dell'art. 3 della medesima legge n. 185/1990;
c) che abbiano prodotto un fatturato medio, nei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione ai benefici, composto per almeno il 20% da attività di cui al punto a).
2. Per i rami di azienda derivanti da imprese già ammissibili ai benefici alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed istituiti con apposita deliberazione valida che attribuisca agli stessi un'autonomia organizzativa ed economica con contabilità sezionali, la predetta percentuale del 20% è verificata nell'ambito delle suddette contabilità sezionali, sulla base di una apposita dichiarazione rilasciata, su richiesta, dal certificatore aziendale.
3. Nella fase di costituzione delle contabilità sezionali, si fa riferimento al fatturato risultante dagli ultimi tre bilanci delle aziende preesistenti.
4. Analogamente, in via transitoria, nel caso di aziende derivanti da concentrazioni di altre aziende, si prende in considerazione il fatturato delle aziende preesistenti.
5. Per i rami d'azienda già istituiti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che svolgono attività di produzione e manutenzione dei materiali elencati all'art. 2 della legge 9 luglio l990, n. 185, e che dispongono di una contabilità gestionale autonoma dalla quale si possa evincere il risultato economico della gestione, la predetta percentuale del 20% è verificata sulla base di una apposita dichiarazione rilasciata, su richiesta, dal certificatore aziendale.
6. Le iniziative proposte dalle imprese individuate ai sensi del precedente comma possono accedere ai contributi di cui all'art. 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio l993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio l993, n. 237, solo se riferite ad unità produttive ubicate nelle aree definite con decreto ministeriale del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1993 di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dei commi 7, 8 e 8-bis dell'art. 6 del D.L. n. 149/1993 si veda in nota alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dei commi 7, 8, 8-bis e 9 dell'art. 6 del D.L. n. 149/1993, recante interventi urgenti in favore dell'economia:
"7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni maggiormente interessate e avvalendosi anche dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, istituito dall'art. 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento. Per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento nelle aree individuate ai sensi del presente comma, è autorizzata la complessiva spesa quinquennale di lire 500 miliardi.
8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce modalità e criteri per l'attuazione del comma 7, con riferimento anche alla concessione di contributi e alla restituzione allo Stato, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, dei contributi medesimi.
8-bis. Per accedere ai contributi di cui al comma 8 possono essere conclusi accordi di programma tra soggetti pubblici e privati operanti nelle aree individuate ai sensi del comma 7 e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che dovranno tra l'altro prevedere:
a) l'utilizzo coordinato delle risorse finanziarie pubbliche e private nonché di quelle eventualmente provenienti dalla Comunità economica europea;
b) l'individuazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di un responsabile dell'attuazione dell'accordo, che è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) i tempi di attuazione degli interventi previsti;
d) le modalità di controllo e di verifica dell'attuazione dell'accordo.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7 per il triennio 1993-1995, pari a lire 80 miliardi per il 1993, a lire 90 miliardi per il 1994 e a lire 100 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1983 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il D.M. 20 dicembre 1993 è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 12.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 6, commi 7 e 8, del D.L. n. 149/1993 si veda in nota alle premesse.
- Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 185/1990 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) è il seguente:
"Art. 2 (Materiali di armamento). - 1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.
2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie:
a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3;
d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
g) aeromobill ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art. 1;
i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
m) materiali specifici per l'addestramento militare;
n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.
3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2, è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono disposti con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo alla evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.
4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento:
a) ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;
b) limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2.
5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 ed alla lettera a) del comma 4.
6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, purché costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato.
7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprietà del committente, sia in Italia o all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge".
"Art. 3 (Registro nazionale delle imprese). - 1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.
2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali ed ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.
3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità che saranno prescritte con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, e del commercio con l'estero, devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana, dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;
b) per la società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purché cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria.
5. Possono essere altresì iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale, purché nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, semprechè il legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b).
6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.
7. Gli iscritti al rcgistro nazionale devono comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o estenzione dell'impresa.
8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate fallite.
9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
10. Non sono iscrivibili, o se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché della presente legge.
11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento.
12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui all'art. 22 assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti della amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.
13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10, 11 e 12 determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1.
14. Qualora venga rimosso l'impedimento all'iscrizione l'impresa potrà ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.
15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, ad eccezione di quelle oggetto di contestazione.
Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni".
- Per il D.M. 20 dicembre 1993 si veda in nota alle premesse.