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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1988, n. 375

Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/09/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/1998)
Testo in vigore dal:  9-5-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 14

(Commissione d'esame)
1. La commissione d'esame prevista dall'art. 5 della legge è nominata dalla giunta camerale. La giunta camerale nomina il presidente scegliendolo fra i funzionari statali della carriera direttiva che prestano la loro attività come segretario generale della camera o come funzionario del corrispondente ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato oppure, qualora essi manchino o siano impossibilitati a presiedere la commissione, fra i funzionari camerali appartenenti almeno all'ottava qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665. Il funzionario camerale è designaato dal segretario generale della camera, il funzionario dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato dal direttore dell'ufficio stesso.
2. La commissione d'esame è composta altresì dei seguenti membri:
- un insegnante di tecniche commerciali di scuole secondarie;
- un insegnante di merceologia di scuole secondarie o un esperto della materia;
- un rappresentante tecnico, del settore medico, dell'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione è ubicata la camera di commercio o di altra dello stesso comune;
- un rappresentante dell'intendenza di finanza;
- un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro;
- un esperto del commercio per ciascuno dei primi sette gruppi merceologici indicati nel precedente art. 12, comma 2; tale esperto è chiamato a fare parte della commissione per gli esami relativi al gruppo merceologico di sua competenza;
- un esperto della somministrazione di alimenti o bevande per ciascuno dei due tipi previsti (somministrazione degli esercizi della ristorazione, somministrazione nei bar e negli esercizi similari). Lo stesso è chiamato a far parte della commissione, anche da solo, esclusivamente per esaminare coloro che intendono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.
3. La commissione è integrata con un rappresentante tecnico, del settore veterinario, dell'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione è ubicata la camera di commercio o di altra dello stesso comune, qualora l'esame riguardi le materie relative alle tabelle del gruppo b) di cui al precedente art. 12, comma 2.
4. Per gli esami concernenti categorie di prodotti relative alla tabella XIV l'esperto del commercio è lo stesso che è stato nominato per gli esami relativi al gruppo c) di cui al precedente art. 12, comma 2. Tale esperto sostituisce quelli nominati per gli altri gruppi merceologici, qualora essi non siano presenti alle riunioni della commissione.
5. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti.
6. Il segretario della commissione è un funzionario della camera di commercio appartenente alla settima o alla sesta qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, designato dal segretario generale.
7. La commissione si riunisce almeno ogni sei mesi, qualora vi siano domande d'esame, ed opera con la presenza dei membri prescritti per la materia dell'esame.
8. La commissione dura in carica due anni. I membri di cui ai commi 2, 3 e 4 possono essere confermati solo due volte. La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dalla giunta camerale almeno tre mesi prima della data di scadenza.
9. I membri, effettivi o supplenti, non presenti alle riunioni della commissione possono da questa essere sostituiti immediatamente, per la seduta d'esame interessata, con esperti, su proposta del presidente.
10. La giunta camerale dispone la sostituzione dei membri della commissione che senza giustificato motivo manchino alle riunioni per almeno tre volte nel corso dell'anno.
11. Possono essere nominate più commissioni d'esame.
12. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i segretari generali di camere di commercio non appartenenti ai ruoli statali sono assimilati ai segretari generali di ruolo statale.
((10))
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ha disposto (con l'art. 26, comma 6) l'abrogazione del presente provvedimento "a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alla attività ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217".