stai visualizzando l'atto

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 novembre 1995, n. 594

Regolamento recante norme relative alla fruizione da parte degli esercenti le professioni legali del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-7-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/1998)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-12-1998
aggiornamenti all'articolo

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, il quale ha aggiunto gli articoli 14 e 15 al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, e, in particolare, il comma 2 del predetto art. 14, che prevede che per la disciplina del servizio di informatica giuridica sono emanate apposite norme con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 maggio 1987, n. 224;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990;
Attesa la necessità di ridisciplinare la fruizione da parte degli esercenti le professioni legali del servizio di informatica giuridica, attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, nonché di emendare le norme di esecuzione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, concernente le modalità di accesso al predetto servizio di informatica giuridica;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 2255 del 14 luglio 1995);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1


L'art. 1 del decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990, è sostituito dal seguente:
(("Gli avvocati, i praticanti avvocati, i notai, i dottori commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali, i consulenti del lavoro, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i dottori in agraria, gli agrotecnici, i periti agrari, iscritti nei rispettivi albi professionali, nonché i dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, sono ammessi, previa istanza, ad usufruire del servizio d'informatica giuridica, attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto presideriziale".))