MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 marzo 2014, n. 55

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (14G00067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-10-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
Parametri  generali  per  la  determinazione  dei  compensi  in  sede
                             giudiziale 
 
  1. Ai fini della liquidazione del compenso  si  tiene  conto  delle
caratteristiche, dell'urgenza e del pregio  dell'attivita'  prestata,
dell'importanza,  della  natura,  della  difficolta'  e  del   valore
dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente,  dei  risultati
conseguiti,  del  numero  e  della   complessita'   delle   questioni
giuridiche  e  di  fatto  trattate.  In   ordine   alla   difficolta'
dell'affare   si    tiene    particolare    conto    dei    contrasti
giurisprudenziali,  e  della  quantita'   e   del   contenuto   della
corrispondenza che risulta essere stato necessario  intrattenere  con
il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene  conto  dei  valori
medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri
generali, possono essere aumentati ((fino al 50 per  cento)),  ovvero
possono essere diminuiti in ogni caso non  oltre  il  50  per  cento.
((PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 13 AGOSTO 2022, N. 147)). (2) 
  1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri  generali
di cui al comma 1 ((e' ulteriormente aumentato fino al 30 per cento))
quando gli atti depositati con modalita' telematiche sono redatti con
tecniche informatiche idonee ad  agevolarne  la  consultazione  o  la
fruizione e,  in  particolare,  quando  esse  consentono  la  ricerca
testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati,  nonche'  la
navigazione all'interno dell'atto. (2) 
  2. Quando in una causa l'avvocato assiste piu' soggetti  aventi  la
stessa posizione processuale, il compenso unico puo'  ((...))  essere
aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura  del  30  per
cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10  per  cento  per
ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo  di  trenta.  La
disposizione di cui al periodo  precedente  si  applica  quando  piu'
cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel  caso
in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro piu' soggetti. (2) 
  3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per
separazione consensuale  e  nel  divorzio  a  istanza  congiunta,  il
compenso e' liquidato ((...)) con una maggiorazione del 20 per  cento
su  quello  altrimenti  liquidabile  per  l'assistenza  di  un   solo
soggetto. 
  4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identita' di posizione  processuale
dei vari soggetti, la  prestazione  professionale  nei  confronti  di
questi non comporta l'esame di specifiche  e  distinte  questioni  di
fatto  e  di  diritto,  il  compenso   altrimenti   liquidabile   per
l'assistenza di un solo soggetto e' ridotto in misura  non  superiore
al 30 per cento. (2) 
  ((4-bis. I parametri previsti dalla allegata tabella  n.  7  per  i
procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano  esclusivamente
a quelli aventi natura non contenziosa.)) 
  5. Il compenso e' liquidato per fasi. Con riferimento alle  diverse
fasi del giudizio si intende esemplificativamente: 
  a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli
atti a seguito della consultazione con il cliente, le  ispezioni  dei
luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere,
scritti oppure orali,  al  cliente,  precedenti  la  costituzione  in
giudizio; 
  b) per fase introduttiva del giudizio: gli  atti  introduttivi  del
giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo  esame  incluso
quello  degli  allegati,  quali  ricorsi,  controricorsi,  citazioni,
comparse, chiamate di terzo ed esame  delle  relative  autorizzazioni
giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di  fissazione  della
prima udienza, memorie iniziali, interventi,  istanze,  impugnazioni,
le  relative  notificazioni,  l'esame  delle  corrispondenti  relate,
l'iscrizione a ruolo, il  versamento  del  contributo  unificato,  le
rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di  firma  o
l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo  e  della
posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con  il
cliente; 
  c)  per  fase  istruttoria:  le  richieste  di  prova,  le  memorie
illustrative o di precisazione o integrazione  delle  domande  o  dei
motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti
o  documenti  delle  altre  parti  o  dei  provvedimenti   giudiziali
pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli  adempimenti
o le prestazioni connesse ai suddetti  provvedimenti  giudiziali,  le
partecipazioni e assistenze relative ad  attivita'  istruttorie,  gli
atti necessari per la formazione della prova o del mezzo  istruttorio
anche quando disposto d'ufficio, la  designazione  di  consulenti  di
parte, l'esame delle corrispondenti attivita'  e  designazioni  delle
altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle
altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel
corso  del  giudizio  compresi  quelli  al  contumace,  le   relative
richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi
forma, le dichiarazioni  rese  nei  casi  previsti  dalla  legge,  le
deduzioni a  verbale,  le  intimazioni  dei  testimoni,  comprese  le
notificazioni  e  l'esame  delle  relative  relate,  i   procedimenti
comunque incidentali comprese le querele di falso e  quelli  inerenti
alla verificazione delle scritture private. Al fine  di  valutare  il
grado di complessita' della fase rilevano, in particolare, le plurime
memorie per parte, necessarie o  autorizzate  dal  giudice,  comunque
denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste
istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per
ciascuna parte.  La  fase  rileva  ai  fini  della  liquidazione  del
compenso quando effettivamente svolta; 
  d) per  fase  decisionale:  le  precisazioni  delle  conclusioni  e
l'esame di quelle delle  altre  parti,  le  memorie,  illustrative  o
conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito  ed  esame,
la discussione orale, sia in  camera  di  consiglio  che  in  udienza
pubblica,  le  note  illustrative  accessorie  a   quest'ultima,   la
redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la  registrazione
o pubblicazione del provvedimento conclusivo del  giudizio,  comprese
le richieste di  copie  al  cancelliere,  il  ritiro  del  fascicolo,
l'iscrizione  di  ipoteca  giudiziale  del  provvedimento  conclusivo
stesso; il giudice, nella liquidazione della fase,  tiene  conto,  in
ogni caso, di tutte le attivita' successive alla decisione e che  non
rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e); 
  e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la
disamina  del  titolo  esecutivo,  la  notificazione   dello   stesso
unitamente  al  precetto,   l'esame   delle   relative   relate,   il
pignoramento  e  l'esame  del  relativo   verbale,   le   iscrizioni,
trascrizioni e  annotazioni,  gli  atti  d'intervento,  le  ispezioni
ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti; 
  f)  per  fase  istruttoria  e  di  trattazione   del   procedimento
esecutivo: ogni attivita' del procedimento stesso non compresa  nella
lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi  di
qualsiasi tipo. 
  ((5-bis. Il giudice puo' riconoscere,  se  richiesto,  il  compenso
previsto per la fase di  studio  della  controversia  in  favore  del
professionista che subentra nella difesa del cliente  in  un  momento
successivo alla fase introduttiva.)) 
  6. Nell'ipotesi di conciliazione  giudiziale  o  transazione  della
controversia, ((il compenso per tale attivita' e'  determinato  nella
misura pari a quello previsto per la fase decisionale,  aumentato  di
un quarto,)) fermo quanto maturato  per  l'attivita'  precedentemente
svolta. 
  7.  Costituisce  elemento  di  valutazione  negativa,  in  sede  di
liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte  abusive
tali  da  ostacolare  la  definizione  dei  procedimenti   in   tempi
ragionevoli. 
  8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente
costituito puo' essere aumentato fino a un terzo  rispetto  a  quello
altrimenti liquidabile quando le difese della parte  vittoriosa  sono
risultate manifestamente fondate. 
  ((9. Nel caso di dichiarata responsabilita'  processuale  ai  sensi
dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il  compenso  dovuto
all'avvocato del soccombente e' ridotto del 75 per cento  rispetto  a
quello   altrimenti   spettante.   Nei    casi    d'inammissibilita',
improponibilita' o improcedibilita'  della  domanda  il  compenso  e'
ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali  ragioni  esplicitamente
indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.)) 
  10. Nel caso di controversie  a  norma  dell'articolo  140-bis  del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso puo' essere
aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile. 
  10-bis. Nel caso di giudizi  innanzi  al  Tribunale  amministrativo
regionale e al Consiglio di Stato  il  compenso  relativo  alla  fase
introduttiva del giudizio e' ((...)) aumentato sino al 50  per  cento
quando sono proposti motivi aggiunti. ((Quando  e'  proposto  ricorso
incidentale, il compenso per la fase introduttiva e'  aumentato  fino
al 20 per  cento.  I  compensi  per  la  fase  cautelare  monocratica
previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte
attivita'   ulteriori   rispetto   alla   formulazione   dell'istanza
cautelare.)) (2) 
  ((10-ter. Nel caso di appello cautelare  davanti  al  Consiglio  di
Stato e' dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per
la fase di studio della controversia e per la fase  introduttiva  del
giudizio, nonche' il 50 per cento del  compenso  relativo  alla  fase
decisionale. 
  10-quater.  Nei  giudizi  davanti  alla  Corte  di  cassazione,  il
compenso relativo alla fase  decisionale  del  giudizio  puo'  essere
aumentato fino al 50 per cento quando e' depositata memoria ai  sensi
dell'articolo 378 del codice di procedura civile. 
  10-quinquies. Nei  procedimenti  di  ammissione  al  passivo  e  di
impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di  lavoro
dipendente, i parametri previsti dalla  allegata  tabella  n.  20-bis
possono essere ridotti fino al 50 per cento. 
  10-sexies. Nel caso di reclamo  in  corte  di  appello  avverso  la
sentenza dichiarativa del fallimento e gli  altri  provvedimenti  del
tribunale fallimentare,  si  applicano  i  parametri  previsti  dalla
allegata tabella n. 12. 
  10-septies. Per le  attivita'  difensive  svolte  dall'avvocato  in
qualita' di curatore del minore, il compenso e' liquidato  applicando
i parametri previsti  dalle  tabelle  allegate  al  presente  decreto
relative alle procedure e ai giudizi in cui  e'  di  volta  in  volta
nominato.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Decreto 8 marzo 2018, n. 37 ha disposto (con l'art. 6, comma  1)
che le presenti modifiche si applicano alle  liquidazioni  successive
al 27 aprile 2018.