MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44

Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24. (11G0087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2013)
vigente al 28/05/2023
Testo in vigore dal: 20-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
 
Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni  e
                        degli utenti privati 
 
  1. I documenti informatici di  cui  agli  articoli  11  e  12  sono
trasmessi da parte dei soggetti  abilitati  esterni  e  degli  utenti
privati  mediante  l'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata
risultante  dal  registro  generale  degli   indirizzi   elettronici,
all'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata   dell'ufficio
destinatario, secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 34. 
  2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono  ricevuti
dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata  la  ricevuta
di avvenuta consegna  da  parte  del  gestore  di  posta  elettronica
certificata del Ministero della giustizia. 
  3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di  avvenuta  consegna
attesta, altresi', l'avvenuto  deposito  dell'atto  o  del  documento
presso  l'ufficio  giudiziario  competente.  Quando  la  ricevuta  e'
rilasciata dopo le ore 14 il  deposito  si  considera  effettuato  il
giorno feriale immediatamente successivo. 
  4. ((PERIODO SOPPRESSO DAL  DECRETO  15  OTTOBRE  2012,  N.  209)).
((...)) il rigetto del deposito da parte dell'ufficio  non  impedisce
il successivo deposito entro i termini assegnati o  previsti  ((dalla
vigente normativa processuale)). 
  5. La certificazione dei professionisti abilitati  e  dei  soggetti
abilitati esterni pubblici e'  effettuata  dal  gestore  dei  servizi
telematici sulla base dei dati presenti nel registro  generale  degli
indirizzi elettronici, secondo le specifiche  tecniche  stabilite  ai
sensi dell'articolo 34. 
  6.  Al  fine  di  garantire  la  riservatezza  dei   documenti   da
trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo  di
crittografia, secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 34. 
  7. Il  gestore  dei  servizi  telematici  restituisce  al  mittente
l'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia nonche'  dagli
operatori della cancelleria o della segreteria, secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  8.  La  dimensione  massima  del  messaggio  e'   stabilita   nelle
specifiche tecniche di cui all'articolo 34. Se  il  messaggio  eccede
tale dimensione, il gestore dei servizi  telematici  genera  e  invia
automaticamente  al  mittente  un  messaggio  di  errore,  contenente
l'avviso del rifiuto del messaggio, secondo  le  specifiche  tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  9. I soggetti abilitati esterni possono avvalersi dei  servizi  del
punto di accesso, di cui all'articolo 23,  per  la  trasmissione  dei
documenti; in tale caso il punto di accesso si attiene alle modalita'
di trasmissione dei documenti di cui al presente articolo.