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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44

Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24. (11G0087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/2024)
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  14-1-2024
aggiornamenti all'articolo

Art. 13



Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni
((nel procedimento civile))


((
1. Nel procedimento civile, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 possono essere trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni, con modalità telematiche, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34.
2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata
((la conferma della trasmissione, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34,))
.
((3))
3. Nel caso previsto dal comma 2
((la conferma))
attesta
((...))
l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente.
((PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217))
.
4.
((Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione si osservano le apposite specifiche tecniche previste dall'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41))
.
5. La certificazione
((...))
dei soggetti abilitati esterni
((...))
è effettuata dal gestore dei servizi telematici sulla base dei dati presenti nel registro generale degli indirizzi elettronici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
6. Al fine di garantire la riservatezza dei documenti da trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
7. Il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia
((...))
, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
8. La dimensione massima del messaggio è stabilita nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34. Se il messaggio eccede tale dimensione, il gestore dei servizi telematici genera e invia automaticamente al mittente un messaggio di errore, contenente l'avviso del rifiuto del messaggio, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
9. I soggetti abilitati esterni possono avvalersi dei servizi del punto di accesso, di cui all'articolo 23, per la trasmissione dei documenti; in tale caso il punto di accesso si attiene alle modalità di trasmissione dei documenti di cui al presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 29 dicembre 2023, n. 217 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera g)) che al comma 2 del presente articolo "dopo le parole «della giustizia» sono aggiunte le seguenti: «, senza l'intervento degli operatori della cancelleria, salvo il caso di anomalie bloccanti»".