MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 ottobre 2010, n. 180

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. (10G0203)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2014)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-8-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
 
                              Registro 
 
  1. E' istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la
mediazione. 
  2. Il registro e' tenuto  presso  il  Ministero  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali  gia'  esistenti  presso  il
Dipartimento per gli affari  di  giustizia;  ne  e'  responsabile  il
direttore generale della giustizia  civile,  ovvero  persona  da  lui
delegata con qualifica dirigenziale ((o con qualifica di magistrato))
nell'ambito della direzione generale. ((Il direttore  generale  della
giustizia civile,  al  fine  di  esercitare  la  vigilanza,  si  puo'
avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero  della  giustizia.))
Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione
degli affari in materia di rapporti di consumo di  cui  al  comma  3,
parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile  esercita
i poteri di cui  al  presente  decreto  sentito  il  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  3. Il registro e' articolato  in  modo  da  contenere  le  seguenti
annotazioni: 
    parte i): enti pubblici; 
    sezione A: elenco dei mediatori; 
    sezione  B:  elenco   dei   mediatori   esperti   nella   materia
internazionale; 
    sezione  C:  elenco  dei  mediatori  esperti  nella  materia  dei
rapporti di consumo; 
    parte ii): enti privati; 
    sezione A: elenco dei mediatori; 
    sezione  B:  elenco   dei   mediatori   esperti   nella   materia
internazionale; 
    sezione  C:  elenco  dei  mediatori  esperti  nella  materia  dei
rapporti di consumo; 
    sezione  D:   elenco   dei   soci,   associati,   amministratori,
rappresentanti degli organismi. 
  4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati. 
  5. La gestione del registro avviene con modalita' informatiche  che
assicurano  la  possibilita'  di  rapida  elaborazione  di  dati  con
finalita' connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto. 
  6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici;  l'accesso  alle  altre
annotazioni e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.