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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 dicembre 2008, n. 222

Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato. (09G0055)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/5/2009
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vigente al 19/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  27-5-2009

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
ed
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato, in particolare l'articolo 7, che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per definire gli aspetti organizzativi relativi allo svolgimento delle attività di competenza delle procure generali presso le corti d'appello, del punto centrale di contatto, nonché le modalità di raccordo con le attività di competenza delle autorità di decisione;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 2008;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 10 novembre 2008;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/ CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato;
b) per «decisione», la decisione 2006/337/CE della Commissione delle comunità europee del 19 aprile 2006, che adotta un formulario tipo per la trasmissione delle domande e delle decisioni conformemente alla direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato;
c) per «punto centrale di contatto» il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia;
d) per «autorità di assistenza italiana» la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello del luogo in cui risiede il richiedente l'indennizzo, quando questi sia stabilmente residente in Italia ed il reato che dà luogo a forme di indennizzo sia stato commesso nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea;
e) per «autorità di assistenza del diverso Stato membro» l'autorità o l'organismo dello Stato membro dell'Unione europea in cui risiede stabilmente il richiedente, cui questi ha diritto di presentare la domanda, qualora il reato che dà luogo a forme di indennizzo sia stato commesso sul territorio italiano;
f) per «autorità di decisione italiana» le autorità italiane competenti, secondo le leggi speciali, a decidere sull'elargizione a carico dello Stato a favore della vittima di reato commesso nel territorio italiano, o dei suoi superstiti, quando il richiedente l'elargizione sia stabilmente residente in un altro Stato membro dell'Unione europea;
g) per «autorità di decisione del diverso Stato membro» l'autorità o l'organismo dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato, competente a decidere sull'elargizione, quando il richiedente sia stabilmente residente in Italia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.):
«Art. 7 (Regolamento di attuazione). - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti gli aspetti organizzativi relativi allo svolgimento delle attività di competenza delle procure generali presso le corti d'appello, del punto centrale di contatto di cui all'art. 5, nonché le modalità di raccordo con le attività di competenza delle autorità di decisione.
2. Con lo stesso decreto sono approvati i modelli per la trasmissione delle domande e delle decisioni in conformità alla decisione 2006/337/CE della Commissione, del 19 aprile 2006.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».