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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 aprile 2004, n. 127

Decreto 8 aprile 2004, n. 127. Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-6-2004
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 27/05/2004, n. 123 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/09/2004)
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vigente al 29/01/2016
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Testo in vigore dal:  2-6-2004

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente «Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382»;
Visto l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, recante «Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore»;
Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, recante «Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile»;
Visto il comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, concernente «Regolamento recante l'approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993 che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali»;
Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre 2002 concernente i criteri per la determinazione degli onorari dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 ottobre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004 le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi si è ritenuto di discostarsi per le seguenti ragioni:
in ordine ai criteri di arrotondamento a seguito di conversione, si è previsto un arrotondamento nella misura unica della cinquina di euro in eccesso per iminimi e in difetto, per i massimi; la finalità perseguita è stata quella della riconosciuta esigenza di semplificazione e razionalizzazione della tariffa, senza che ciò possa comportare un significativo scostamento rispetto al criterio di conversione, globalmente determinandosi un effetto di sostanziale compensazione in ragione della prevista alternanza degli arrotondamenti in eccesso e in difetto, per il che l'effetto del criterio di arrotondamento finisce per rivelarsi sostanzialmente neutro;
in ordine alla voce denominata «spese generali», disciplinata dagli articoli 14 tabella A, articolo 8 tabella B, articolo 12 tabella C, dove si è previsto un aumento nella misura del 25%, si è considerato l'incremento degli oneri locatizi, che le rilevazioni ISTAT testimoniano essere aumentati di oltre il 50% nel periodo dal dicembre 1993 all'ottobre 2003 e delle spese condominiali, anch'esse, com'è noto, notevolmente aumentate nel periodo di riferimento; oneri e spese comunque non valutati nella determinazione, da parte dell'ISTAT, dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota 870/U - UL 38/1-12 del 7 aprile 2004);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Gli onorari, i diritti e le indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali sono determinati nelle tariffe di cui ai capitoli I, II, III, allegate al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 aprile 2004

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 aprile 2004 Il Ministro: Castelli

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2004

Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 114

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536 (Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382):
«Art. 1. - I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170 (Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore) che sostituisce l'art. 57 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578:
«Art. 57. - I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare. Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia.».
- Si riporta il testo dell'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 (Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile): «Articolo unico. - I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile sono stabiliti dal Consiglio nazionale forense con le modalità previste dall'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, e relative agli onorari e alle indennità in materia penale e stragiudiziale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».