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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 aprile 2001, n. 162

Regolamento recante modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

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Testo in vigore dal:  8-5-2001

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", ed in particolare gli articoli da 10 a 16, riguardanti la rivalutazione dei beni delle imprese;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 408, ed in particolare gli
articoli da 1 a 7 riguardanti la rivalutazione dei beni dell'impresa;
Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1991, recante "Modalità
di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese, ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408";
Visto l'articolo 16 della legge n. 342 del 2000, in base al quale le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 10 a 15 della medesima legge sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001, n. 58/2001;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-4644/UCL del 6 aprile 2001;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modi e termini della rivalutazione
1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Tuttavia, le società e gli enti che hanno approvato detto bilancio entro la data di pubblicazione del presente decreto possono eseguire la rivalutazione nel bilancio dell'esercizio successivo.
2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le imprese individuali, lesocietà in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e gli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999 per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla pubblicazione del presente decreto. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, entro il termine indicato nel periodo precedente, eseguono la rivalutazione nel prospetto di cui al medesimo articolo 15, comma 2, ultimo periodo, da bollare e vidimare entro il predetto termine e da conservare e presentare a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Gli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000, così recitano:
"Art. 10 (Ambito di applicazione della rivalutazione).
- 1. I soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all'art. 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.
Art. 11 (Modalità di effettuazione della rivalutazione). - 1. La rivalutazione di cui all'art. 10 deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo art. 10, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati.
Art. 12 (Imposta sostitutiva). - 1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all'art. 11, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.
L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.
3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
Art. 13 (Contabilizzazione della rivalutazione). - 1.
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.
5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, recante norme di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in cui è imputato al capitale o accantonato a riserva.
Art. 14 (Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio). - 1. Le disposizioni dell'art. 12 possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'art. 10, dei beni indicati nello stesso art. 10.
2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'art. 13, comma 3.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'art. 54, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'art. 11.
Art. 15 (Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni). - 1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.
Art. 16 (Modalità attuative della rivalutazione). - Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 10 a 15, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di rivalutazione e quelle di relativa attuazione".
- Gli articoli da 1 a 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, recante "Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione.
Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990, così recitano:
"Art. 1 (Autorizzazione alla rivalutazione monetaria di taluni beni di impresa). - 1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che anno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, possono, anche in deroga all'art. 2425 del codice civile e alle altre norme di legge o statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del primo comma del medesimo art. 2425 nonché le azioni e le quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.
2. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla società o dall'ente che li possiede ad eccezione di quelli che alla data del 31 dicembre 1989 e fino alla data in cui viene eseguita la rivalutazione si considerano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e di quelli che non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo che non si provveda ad affrancare le relative riserve, eventualmente iscritte nel passivo della situazione patrimoniale, con le modalità previste nell'art. 8.
Art. 2 (Modalità per la rivalutazione dei beni di impresa). - 1. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie omogenee gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri. Per gli enti e le società che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello indicato nel primo periodo del presente comma. La rivalutazione può riguardare anche i beni ricevuti a seguito delle operazioni di conferimento previste dalla presente legge, purché i beni stessi siano stati acquisiti dall'ente o società conferente entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultino dal bilancio relativo a tale esercizio.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, dei beni rivalutati.
Art. 3 (Applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze) - (Testo in vigore dal 2 gennaio 1992 modificato dal decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, art. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 6 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1992).
1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi pari al 16 per cento dei maggiori valori dei beni immobili e dei beni non ammortizzabili, e pari al 20 per cento dei maggiori valori degli altri beni ammortizzabili.
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente, in due rate del 58 e del 42 per cento con scadenza rispettivamente nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di detto periodo o del periodo d'imposta successivo. Sull'importo della seconda rata sono dovuti gli interessi nella misura del 9 per cento da versare contestualmente. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.
3. A decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini fiscali, le quote di ammortamento dei beni rivalutati possono essere commisurate al nuovo valore ad essi attribuito fino ad esaurimento del predetto valore.
4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva, di cui al comma 1, pagata nei precedenti esercizi, riferibile ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.
5. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel secondo periodo del comma 4 i saldi attivi di cui al comma 1 dell'art. 4, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 4.
6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 4 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti o società che possono effettuare, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, operazioni di ristrutturazione, anche al fine di costituire un gruppo creditizio.
7. Per gli enti e le società conferitari indicati nel comma 6, ai fini dell'applicazione del comma 3 gli esercizi sono computati a decorrere da quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita dal conferente.
8. Nel caso in cui gli enti e le società conferitari cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, prima del termine di cui al comma 4, beni rivalutati acquisiti ai sensi del comma 6, la differenza tra valore di conferimento dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima della rivalutazione concorre a formare il reddito imponibile delle società od enti conferenti che hanno operato la rivalutazione; in tal caso, si applica la disposizione di cui al terzo periodo del comma 4.
9. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate le ipotesi di cui al comma 8, il soggetto conferitario è tenuto ad effettuare apposita comunicazione al soggetto conferente allegandone copia alla propria dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni.
9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 non si applicano nel caso in cui, per effetto del conferimento dei beni rivalutati, nel patrimonio netto della società conferitaria venga ricostituito, anche ai soli fini fiscali, il saldo attivo di rivalutazione per un ammontare corrispondente al maggior valore attribuito ai beni conferiti. In tal caso le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nei confronti della società conferitaria.
Art. 4 (Modalità per lo smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta). - 1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 1 e 2 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
3. Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.
5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 3, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in deroga ai commi 3 e 4 dell'art. 3, anche per la commisurazione degli ammortamenti e per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente.
Art. 5 (Ambito di applicazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese). - 1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano, per i beni di cui all'art. 1 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d), del comma 1 dello stesso art. 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4, della presente legge si applica anche in caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1989 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6 (Sanzioni amministrative e penali). - 1. In caso di violazione delle disposizioni dell'art. 2 o dell'art. 4, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'art. 32-bis del codice penale, per la durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.
Art. 7 (Disposizioni di attuazione). - 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nella legge 19 marzo 1983, n. 72, e quelle relative di attuazione".
- Il decreto ministeriale 14 febbraio 1991 recante: "Modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese, ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 1991.
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1-2 (Omissis);
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 10 della legge n. 342/2000 si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1986, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 1o gennaio 1998, così recita:
"Art. 87 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'art. 5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti".
- Per il testo dell'art. 15 della legge n. 342/2000 si veda nelle note alle premesse.