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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 dicembre 2000, n. 375

Regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/06/2001)
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Testo in vigore dal:  31-12-2000
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI e IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che contiene disposizioni per la disciplina dell'impiego degli oli minerali in usi agevolati; Visto il punto 5 della tabella A, allegata al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, che prevede l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per alcuni oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e che stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, vengono fissati i criteri per la concessione dell'agevolazione; Visti gli articoli 2, commi 126, 127, 177, e 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; Visto l'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 10 febbraio 1978; Visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 559; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Visto il regolamento di attuazione del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; Visto l'articolo 20, comma 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; Visto l'articolo 7, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000; Vista la nota n. 3-17697/UCL del 30 ottobre 2000, con la quale e' stata fatta la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; Visto il parere reso dalla conferenza Stato-regioni nella seduta del 6 dicembre 2000; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione e soggetti beneficiari 1. L'agevolazione prevista al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico" e quella prevista dall'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, spettano per un importo pari alle accise non dovute sui prodotti petroliferi da utilizzare per lo svolgimento, con l'impiego delle macchine adibite a lavori agricoli come definite nel comma 3 del presente articolo, delle attivita' indicate nel medesimo punto 5, ai seguenti soggetti: a) esercenti le suddette attivita' iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e nell'anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503; b) cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attivita' connesse all'esercizio delle singole imprese; c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche; d) consorzi di bonifica e di irrigazione; e) imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese. 2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), le agevolazioni competono per lo svolgimento delle attivita' agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nei limiti ivi stabiliti, compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base; per i soggetti indicati alla lettera d), spettano per i lavori eseguiti nell'ambito dei propri comprensori e delle rispettive attivita' istituzionali; per le imprese agromeccaniche competono in relazione alle prestazioni, rese in favore delle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese e registrate nell'anagrafe delle aziende agricole, in relazione alle attivita' agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 3. Ai fini del presente regolamento, si considerano macchine adibite a lavori agricoli le macchine agricole previste dall'articolo 57 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, i motori per l'azionamento delle attrezzature agricole, destinati ad essere impiegati nelle attivita' agricole e forestali, le macchine utilizzate per la irrigazione dei fondi, per l'essiccazione, per la prima trasformazione dei prodotti agricoli, nonche' gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attivita' di produzione. 4. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i consumi di prodotti petroliferi per l'autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole per i quali si applica la disciplina prevista al punto 11 della tabella A del testo unico, come successivamente modificato. Non si comprendono tra le macchine agricole i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine operatrici, contemplati dagli articoli 52, 53, 54 e 58 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le macchine operatrici di cui all'articolo 58 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono oggetto della disciplina del presente regolamento quando sono permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole.