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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 1998, n. 457

Regolamento recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-1-1999
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Testo in vigore dal:  14-1-1999

IL MINISTRO DELLE FINANZE

di concerto con
i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto l'articolo 3, commi 143, lettera e), e 149, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilisce che il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione;
Visto l'articolo 60, comma 3, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, che demanda ad apposito decreto interministeriale la fissazione delle modalità per l'assegnazione alle province delle somme riscosse per il titolo di cui sopra;
Visti gli articoli 60, comma 4, e 65 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
Visto l'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, come modificato dall'articolo 5 della legge 29 novembre 1997, n. 410, concernente disposizioni in materia didenuncia e di versamenti dell'imposta sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del 13 luglio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-4856M/UCL del 27 ottobre 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Per l'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le province nelle quali hanno sede i pubblici registri in cui sono iscritti i veicoli a motore o, per le macchine agricole, dove risiede l'intestatario della carta di circolazione, sono quelle risultanti nella polizza di assicurazione al momento del suo rilascio o rinnovo.
2. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni relativa ai premi corrisposti per l'assicurazione di veicoli a motore non iscritti nei pubblici registri automobilistici ai sensi dell'articolo 26 del regio decreto 28 luglio 1927, n. 1814, è attribuito alle province nelle quali risiede l'intestatario della carta di circolazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare in lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 143, lettera e), e 149, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
"143. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della capcità contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o più decreto legislativi contenenti disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario: a)-d) (omissis);
e) revisione della disciplina degli altri tributi locali e contemporanea abolizione:
1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
2) delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e all'art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della energia elettrica, di cui all'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;
5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549".
"149. La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al comma 143, lettera e), è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)-d) (omissis);
e) attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile riguardante i veicoli immatricolati nelle province medesime". - Si riporta il testo dell'art. 60 del D.Lgs. del 1997 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali):
"Art. 60 (Attribuzione alle province e ai comuni del gettito di imposte erariali). - 1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.
2. Il gettito delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riscosse sugli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e sugli atti traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi, di cui all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, compresi gli atti dell'autorità giudiziaria, nonché sui relativi contratti preliminari, è attribuito ai comuni nel cui territorio gli immobili sono ubicati.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'assegnazione alle province ed ai comuni delle somme ad esse spettanti a norma dei commi 1 e 2, salvo quanto disposto nel comma 4.
4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in conformità dei rispettivi statuti, all'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2; contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1999 e si applicano: la disposizione del comma 1 con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data e quella del comma 2 con riferimento alle imposte riscosse sugli atti pubblici formati, sulle scritture private autenticate e sugli atti giudiziari pubblicati o emanati, nonché sulle scritture private non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla medesima data".
- Si riporta il testo del comma 1, lettera a), dell'art. 6 del D.L. n. 419 del 1991 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive):
"Il fondo è alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- Si riporta il testo dell'art. 65 del citato D.Lgs.
n. 446 del 1997:
"Art. 65 (Variazioni di bilancio). - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto".
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi):
"Art. 9 (Denuncia e versamenti). - 1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.
3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro.
5. L'importo da pagare è arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario". - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottoindicate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriale, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ".Note all'art. 1:
- Il testo del comma 1, lettera a), dell'art. 6 del D.I.
n. 419 del 1991 è riportato in nota alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 (Disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia):
"Art. 26. - Non cadono sotto le disposizioni del presente decreto, per quanto concerne l'obbligo dell'iscrizione nel pubblico registro:
a) gli autoveicoli appartenenti alle Case e Corti delle LL.MM. il Re e la Regina e delle LL.AA. i Reali Principi;
b) gli autoveicoli appartenenti ai rappresentanti diplomatici degli Stati esteri ed al personale delle Legazioni accreditate presso il Governo del Re e presso la Santa Sede;
c) gli autoveicoli appartenenti ai Consoli, Vice consoli e Agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano;
d) gli autoveicoli in uso permanente dei Corpi armati dello Stato;
e) gli autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni civili dello Stato;
f) gli autoveicoli appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Sovrano militare Ordine di Malta".