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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 settembre 1997, n. 383

Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-11-1997
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Testo in vigore dal:  20-11-1997

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visti l'articolo 67, comma 1, del predetto testo unico, che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di stabilire, con proprio decreto, le norme regolamentari per l'applicazione del testo unico medesimo, nonché l'articolo 4, comma 2, del testo unico, che prevede, in particolare, che il Ministro delle finanze determini, con proprio decreto, relativamente alle perdite dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, i cali tecnicamente ammissibili nei limiti dei quali può essere concesso l'abbuono d'accisa;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-6228/UCL del 1 settembre 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Cali di lavorazione degli oli minerali
1. In caso di rilavorazione in regime sospensivo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", di oli minerali soggetti ad accisa, ai fini della loro rimessa a norma, il calo massimo tecnicamente ammissibile entro il quale viene concesso l'abbuono sulle perdite effettivamente verificatesi è fissato nella misura dell'1 per cento del quantitativo rilavorato, riferita al peso od al volume a seconda del parametro preso a base per la tassazione.
2. A richiesta dell'operatore può essere riconosciuto dall'ufficio tecnico di finanza (UTF) o dalla dogana, per le rilavorazioni successive alla richiesta medesima, una misura del calo superiore a quella di cui al comma 1, sulla base di esperimenti effettuati dall'UTF. Analoga procedura viene seguita in caso di lavorazioni in regime sospensivo diverse da quelle previste al comma 1.
3. Qualora le lavorazioni di cui ai commi 1 e 2 avvengano, su autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, promiscuamente con materie prime, con semilavorati o con altri prodotti, l'effettuazione di tali operazioni comporta l'annullamento del carico d'imposta sui prodotti sottoposti alle medesime.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (più brevemente "testo unico") approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995 è il seguente: "1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n, 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti".
- Il testo dell'art. 4, comma 2, del testo unico è il seguente: "2. Per le perdite dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo, essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il riferimento all'art. 4, comma 2, del testo unico, vedansi note alle premesse.