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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 giugno 1997, n. 195

Regolamento concernente la determinazione dei termini e delle modalità da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente Direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-7-1997
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Testo in vigore dal:  17-7-1997

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante disposizioni in materia di interpello dell'Amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti;
Visto il comma 11 dello stesso articolo 21, in base al quale con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente Direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 giugno 1996;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-2559/U.C.L. del 3 aprile 1997; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Procedimento
1. La richiesta di parere di cui al comma 9 dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, rivolta al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, è indirizzata alla direzione regionale delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente e va spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
2. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante e delle altre parti interessate;
b) l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;
c) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
3. Nella richiesta di parere va esposto dettagliatamente il caso concreto, nonché la soluzione interpretativa prospettata; ad essa va allegata copia della documentazione, con relativo elenco, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata.
4. Il parere del Dipartimento delle entrate è comunicato al contribuente mediante servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Il Dipartimento delle entrate trasmette i pareri anche al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la richiesta di parere, le intimazioni e le altre comunicazioni del contribuente si intendono presentate all'atto della ricezione dei plichi raccomandati da parte del Ministero delle finanze. Le comunicazioni di parere e le richieste istruttorie si intendono eseguite al momento della ricezione dei plichi raccomandati da parte del destinatario.
6. Il parere emesso dal Dipartimento delle entrate, in conformità alla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, rende improcedibile la richiesta di parere al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.
7. La direzione regionale delle entrate trasmette alla Direzione generale del Dipartimento delle entrate la richiesta di parere, inviata dal contribuente, non oltre il quindicesimo giorno dalla sua ricezione. Il parere della Direzione generale è comunicato al contribuente non oltre sessanta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 giugno 1997

Il parere del Dipartimento delle entrate è comunicato al contribuente mediante servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Il Dipartimento delle entrate trasmette i pareri anche al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 10, della

legge 30 dicembre 1991, n. 413, la richiesta di parere, le intimazioni e le altre comunicazioni del contribuente si intendono presentate all'atto della ricezione dei plichi raccomandati da parte del Ministero delle finanze. Le comunicazioni di parere e le richieste istruttorie si intendono eseguite al momento della ricezione dei plichi raccomandati da parte del destinatario.

6. Il parere emesso dal Dipartimento delle entrate, in conformità

alla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, rende improcedibile la richiesta di parere al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. 7. La direzione regionale delle entrate trasmette alla Direzione

generale del Dipartimento delle entrate la richiesta di parere,

inviata dal contribuente, non oltre il quindicesimo giorno dalla sua ricezione. Il parere della Direzione generale è comunicato al contribuente non oltre sessanta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 giugno 1997 Il Ministro: Visco

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1997

Registro n. 2 Finanze, foglio n. 149

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge n. 413/1991 reca: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale". Si trascrive il testo del relativo art. 21:
"Art. 21. - 1. È istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, cui è demandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.
2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nell'ultimo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La richiesta di parere può altresì riguardare, ai fini dell'applicazione dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.
3. Il parere reso dal comitato ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della prova viene posto a carico della parte che non si è uniformata al parere del comitato.
4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nominato con decreto del Ministro delle finanze, è composto dai seguenti membri:
a) i direttori generali della direzione generale delle imposte dirette e della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio centrale per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali;
b) il comandante generale della Guardia di finanza;
c) il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari;
d) il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo;
e) due componenti del Consiglio superiore delle finanze, non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, designati dal Consiglio stesso;
f) tre esperti in materia tributaria designati dal Ministro delle finanze.
5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e da ufficiali superiori; possono altresì farsi assistere da personale delle qualifiche e grado indicati che partecipano, in tal caso, alle sedute senza diritto di voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori attribuiti agli uffici finanziari.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato.
7. Il presidente del comitato è nominato dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, tra i membri del comitato stesso.
8. Le indennità da corrispondere ai membri del comitato non appartenenti all'Amministrazione finanziaria verranno stabilite ogni triennio con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.
10. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a silenzio - assenso.
11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente.
12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150 milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 / 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizazzione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dei commi 9 e 10 dell'art. 21 della legge numero 413/1991 si veda in nota alle premesse.