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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 febbraio 1997, n. 37

Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-3-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2024)
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vigente al 29/03/2014
Testo in vigore dal:  20-3-1997 al: 17-1-2024
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IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n, 656, che prevede che con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati, nonché i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'Amministrazione;
Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette;
Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;
Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante disposizioni per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che reca il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;
Riconosciuta la necessità di individuare gli organi competenti per l'esercizio del potere di autotutela di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 564 del 1994, nonché di disciplinare la relativa procedura;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;
Viste le comunicazioni, n. 3-779 del 30 gennaio 1997 e n. 3-911 del 4 febbraio 1997, al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di
revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento.
1. Il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta all'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, alla Direzione regionale o compartimentale dalla quale l'ufficio stesso dipende.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 2-quater del D.L. 30 settembre 1994,
n. 564 (Misure urgenti in materia fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656:
"Art. 2-quater. - Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione".
- La legge 10 ottobre 1989, n. 349 (Delega al governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia
doganale, per la riorganizzazione
dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed
esercizio dei magazzini
generali, nonché delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e consumo), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1989.
- Il D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105 (Organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del
9 settembre 1990.
- La legge 29 ottobre 1991, n. 358 (Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze), è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 264 dell'11 novembre 1991.
- Il D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287 (Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1992. Si riporta il testo dell'art. 68, comma 1, del citato D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287: "1. Salvo che sia intervenuto giudicato, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria possono procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto munsteriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".