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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 1993, n. 567

Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2003)
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Testo in vigore dal:  31-12-1993

Art. 18

Rimborsi erogati dai concessionari
1. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti fiscali, sono autorizzati ad erogare nei confronti degli intestatari di conto fiscale i rimborsi loro spettanti a norma delle vigenti disposizioni delle singole leggi d'imposta e nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal presente regolamento, prelevando le somme occorrenti dagli specifici fondi di cui al precedente art. 11, comma 4.
2. Alla erogazione dei rimborsi i concessionari provvedono sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dall'intestatario ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente, mediante accreditamento in conto corrente bancario intestato allo stesso.
3. L'erogazione dei rimborsi afferenti alle imposte di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, ad esclusione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dai competenti uffici e regolati al successivo art. 19, è eseguita relativamente ai crediti d'imposta sorti dal 1 gennaio 1994. Per i crediti di imposta derivanti dalle dichiarazioni dei contribuenti i concessionari sono autorizzati ad erogare i rimborsi scaturenti dalle dichiarazioni presentate a partire dal 1 gennaio 1994.
4. Qualora il concessionario ometta di richiedere la prestazione di idonea garanzia come stabilito dal successivo art. 22 il concessionario stesso risponde delle somme rimborsate con la cauzione di cui al capo terzo del titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
5. Sulla base dei dati delle riscossioni effettuate nel corso del primo semestre dall'attivazione del conto fiscale il Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione provvede ad adeguare la cauzione versata dal concessionario ai nuovi flussi di entrata, secondo la procedura indicata all'art. 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Note all'art. 18:
- Per il testo del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, v. nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 43/1988 è il seguente:
"Art. 54 (Adeguamento della cauzione nel corso della gestione). - 1. Se nel corso della gestione e comunque per un periodo di almeno un triennio il valore complessivo dei beni che costituiscono la cauzione è diminuito di almeno il dieci per cento o il carico complessivo della riscossione è aumentato di almeno il dieci per cento, il servizio centrale, con avviso notificato, invita il concessionario ad integrare la cauzione entro trenta giorni".