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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 ottobre 2014, n. 176

Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (14G00184)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2023)
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Testo in vigore dal:  12-1-2024

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: «t.u.b.») e, in particolare l'articolo 111, comma 5, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative dello stesso articolo, disciplinando, tra l'altro,
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;
b) limiti all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, al volume di attività e alle condizioni economiche applicate;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4 dello stesso articolo;
d) le informazioni da fornire alla clientela;
Sentita la Banca d'Italia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 600/UCL1334 del 29 settembre 2014;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri, pervenuto con la nota prot. n. 9259 del 9 ottobre 2014;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Beneficiari e caratteristiche dell'attività
1. Rientra nell'attività di microcredito disciplinata dal presente titolo l'attività di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio
((o l'esercizio))
di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone,
((di società a responsabilità limitata,))
di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa
((...))
.
((1))
2. Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:
a)
((LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 20 NOVEMBRE 2023, N. 211))
;
((1))
b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
c) società di persone,
((società a responsabilità limitata,))
società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
((1))
d)
((LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 20 NOVEMBRE 2023, N. 211))
.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto 20 novembre 2023, n. 211 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai finanziamenti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso".