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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 2012, n. 66

Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonchè dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria. (12G0087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/2017)
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Testo in vigore dal:  26-8-2017
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto in particolare l'articolo 18-ter, del citato decreto legislativo, introdotto dall'articolo 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che disciplina le società di consulenza finanziaria;
Visto il comma 1, dell'articolo 18-ter, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, stabilisce con regolamento i requisiti patrimoniali e di indipendenza necessari per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata che prestano la consulenza in materia di investimenti;
Visto inoltre il comma 2, del medesimo articolo 18-ter, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza;
Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206 recante il regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari;
Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 6 dicembre 2011;
Vista la nota dell'8 febbraio 2012 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) "albo": la sezione dell'albo istituito ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dedicata alle società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter;
b) "società di consulenza finanziaria": le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata che prestano la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, di cui all'articolo 18-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) "consulenza in materia di investimenti": il servizio di investimento di cui all'articolo 1, comma 5-septies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) "emittenti e intermediari": gli emittenti prodotti finanziari, i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, la società Poste Italiane autorizzata alla prestazione di servizi di investimento ai sensi degli articoli 2 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e ogni altro soggetto che intermedia risorse finanziarie attraverso prodotti finanziari, qualunque sia il Paese in cui tali soggetti hanno la propria sede;
g) "d.m. 24 dicembre 2008, n. 206": il Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 24 dicembre 2008, n. 206.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, ha disposto (con l'art. 10, comma 4, lettera c)) che "A decorrere dalla data di avvio di operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari, stabilita ai sensi del comma 3:
a)[...];
b)[...];
c) nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2012, n. 66, per «Albo» deve intendersi la sezione dell'Albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dedicata alle società di consulenza finanziaria e per «Organismo» deve intendersi l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, anzidetto".