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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 giugno 2010, n. 132

Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (10G0152)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/09/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/2013)
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Testo in vigore dal:  2-9-2010

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare, l'articolo 2, il quale prevede, al comma 475, l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (di seguito: «Fondo»), con una dotazione, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 10 milioni di euro, per provvedere al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui stessi;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'articolo 2, commi 5-quinquies e 5-sexies, il quale prevede che le sanzioni pecuniarie irrogate per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa e che il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo medesimo;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed, in particolare, l'articolo 19, comma 5, il quale prevede che: «Le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Considerato che ai fini del conseguimento del beneficio di legge il richiedente deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo;
Ritenuta, pertanto, la necessità di definire i requisiti che deve possedere il richiedente per accedere al beneficio avendo riguardo alle crescenti difficoltà che i nuclei familiari incontrano nel far fronte agli obblighi derivanti da mutui contratti per l'acquisto della prima casa, soprattutto nel caso di insorgenza di eventi e circostanze eccezionali ed impreviste, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare;
Ritenuta, altresì, la necessità che l'Amministrazione competente ad attuare le misure di cui al sopracitato articolo 2, comma 475, della legge n. 244/2007 - la quale non risulta dotata di una struttura amministrativa in grado di assicurare un'efficiente attuazione dell'intervento - si avvalga, ai sensi del citato articolo 19, comma 5, della legge n. 102 del 2009, di una società a capitale interamente pubblico, affidandole direttamente l'esecuzione di attività relative alla gestione del Fondo;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (deliberazione n. 245 del 18 dicembre 2008);
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 18 novembre 2009 (parere n. 6693/2009);
Visti i pareri espressi dalla VI commissione finanze della Camera dei deputati nella seduta del 18 febbraio 2010 e dalla VI commissione finanze e tesoro della Camera del Senato della Repubblica nella seduta del 24 febbraio 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Soggetti beneficiari
1. Destinatari degli interventi di cui al presente regolamento (di seguito: «beneficiari») sono i soggetti i quali alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4, sono titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.