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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 settembre 2008, n. 156

Regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato «biodiesel», ai sensi dell'articolo 22-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/10/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/2015)
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Testo in vigore dal:  12-10-2008

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con
I MINISTRI DELLO SVILUPPO ECONOMICO,
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE E DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 21, comma 3, che prevede, tra l'altro, la sottoposizione ad accisa del biodiesel usato come carburante per motori, come combustibile per riscaldamento ovvero messo in vendita per i medesimi utilizzi;
Visto l'articolo 22-bis, comma 1, del predetto testo unico, come modificato da ultimo, dall'articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede l'applicazione, per il biodiesel destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, di un'aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante, nell'ambito di un programma pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuale di 250.000 tonnellate di biodiesel, demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali la determinazione dei requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale, dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro nonché le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale;
Visto l'articolo 1, comma 374, della legge n. 296 del 2006 che prevede, per l'anno 2007, l'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis del testo unico in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523;
Visto l'articolo 1, comma 376, della predetta legge n. 296 del 2006 che prevede che gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del predetto testo unico n. 504 del 1995, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del medesimo testo unico per gli anni 2007-2010;
Visto l'articolo 1, comma 379, della predetta legge n. 296 del 2006 che precisa che, ai fini del presente regolamento, per «intesa di filiera» e «contratto quadro» si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
Visto il regolamento concernente le modalità di applicazione del trattamento agevolato per il biodiesel e i criteri di ripartizione del contingente agevolato, adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256;
Visto l'articolo 3 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003, che dispone che gli Stati membri provvedono ad immettere nei rispettivi mercati una percentuale minima di biocarburante e di altri carburanti rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, di attuazione della direttiva 2003/17/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;
Vista la circolare dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura prot. ACIU.2007.25 del 19 gennaio 2007, che individua i dati e le modalità operative sulla base dei quali la medesima Agenzia procede alla verifica della conformità dei contratti di coltivazione di semi oleosi con i contratti quadro e delle quantità di olio di semi ottenibili destinate alla produzione di biodiesel;
Vista la normativa tecnica predisposta in materia di biodiesel dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);
Ritenuta la necessità di individuare le caratteristiche fiscali del prodotto ed i relativi metodi di prova;
Vista la decisione C(2008)850 def dell'11 marzo 2008 della Commissione europea, con la quale è stato autorizzato il regime di aiuto N 326/2007 relativo al biodiesel;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-4672 del 18 aprile 2008;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione e definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni;
b) programma: il programma pluriennale 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2010 di agevolazione del biodiesel nel limite del contingente annuale previsto, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico;
c) contingente annuale: il quantitativo annuale di biodiesel previsto dal programma;
d) accordi: le intese di filiera ed i contratti quadro di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
e) competente Ufficio: l'Ufficio tecnico di finanza, ovvero l'Ufficio delle dogane ove istituito, competente per territorio;
f) rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, accessibili al pubblico, ubicati lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;
g) extra-rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti diversi da quelli di cui al punto f);
h) DAA e DAS: i documenti di accompagnamento previsti dal regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, per le spedizioni di prodotti sottoposti ad accisa rispettivamente in regime sospensivo e ad accisa assolta;
i) Ufficio incaricato: l'Area verifiche e controlli tributi doganali e accise - laboratori chimici - dell'Agenzia delle dogane;
l) aliquota ridotta del programma: il 20 per cento dell'aliquota di accisa di cui all'allegato I del testo unico applicata al gasolio usato come carburante ovvero la misura percentuale della predetta aliquota rideterminata ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 3, del medesimo testo unico;
m) cancello di ingresso: deposito fiscale ubicato nel territorio nazionale, attraverso il quale gli impianti situati in altri Paesi comunitari introducono il biodiesel del programma nel territorio nazionale;
n) biodiesel del programma destinato all'immissione in consumo: il biodiesel, rientrante nel programma, che il soggetto assegnatario ha provveduto, dopo la produzione, a miscelare con il gasolio ovvero a trasferire a depositi fiscali nazionali per la successiva miscelazione ovvero a immettere in consumo direttamente dal proprio stabilimento di produzione.
2. Nell'ambito del programma, al biodiesel (codice NC 3824 90 99) ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali, rientrante nel contingente annuale e rispondente alle caratteristiche di cui all'allegato 1, d'ora in avanti indicato come «biodiesel del programma», impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, è applicata, una aliquota di accisa pari all'aliquota ridotta del programma. La classificazione del biodiesel si riferisce ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni:
«3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 22-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
«1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, al biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro, le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiano, le stesse sono distribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256.
L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea».
- Si riporta il testo del comma 374, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«374. Per l'anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all'art. 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assegnato secondo le modalità di cui all'art. 22-bis, comma 2, primo periodo, è incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523 a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle disponibilità recate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
- Si riporta il testo dell'art. 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni:
«Art. 22-bis (Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa). - 1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, al biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro, le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256.
L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo.
2-bis. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo comma 1 che residua dopo l'assegnazione di cui al comma 2 è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. In considerazione della pendente valutazione della Commissione europea in merito alla compatibilità del programma pluriennale di cui al comma 1 con il quadro normativo comunitario, l'assegnazione di cui al presente comma è effettuata subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori, della garanzia relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorità comunitarie, nell'ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al pagamento della maggiore accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e immesso in consumo.
2-ter. Per ogni anno del programma l'eventuale mancata realizzazione delle produzioni dei singoli operatori previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.
3 . Entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1.
4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione stessa.
5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.
5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5.
5-ter. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui al comma 5, lettera b), è conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 8 maggio 2003, relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.
5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5-bis trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 21, comma 6-ter, del presente testo unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006».
- Si riporta il testo del comma 376 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«376. Gli importi annui previsti dall'art. 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'art. 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è assegnato al Fondo di cui all'art. 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico».
- Si riporta il testo del comma 379 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«379. Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di quanto disposto dai commi da 367 a 378, per "intesa di filiera" e "contratto quadro" si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 8 maggio 2003:
«Art. 3. - 1.a) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinchè una percentuale minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili sia immessa sui loro mercati e a tal fine stabiliscono obiettivi indicativi nazionali;
b) i) il valore di riferimento per questi obiettivi è pari al 2%, calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e del diesel per trasporti immessi sui loro mercati entro il 31 dicembre 2005;
ii) il valore di riferimento per questi obiettivi è pari al 5,75%, calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e del diesel per trasporti immessi sui loro mercati entro il 31 dicembre 2010.
2. I biocarburanti possono essere resi disponibili nelle forme seguenti:
a) biocarburanti puri o diluiti con derivati dal petrolio in miscele ad elevato tenore, conformi a norme specifiche di qualità per l'utilizzo del trasporto;
b) biocarburanti in miscela con derivati del petrolio, conformemente alle opportune norme europee che descrivono le specifiche tecniche per i carburanti da trasporto (EN 228 e EN 590);
c) liquidi derivati dai biocarburanti, quale l'ETBE (etil-terziariobutil-etere), per i quali la percentuale da computarsi come biocarburante è precisata all'art. 2, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri controllano l'effetto dell'uso dei biocarburanti in miscele diesel superiori al 5% in veicoli non adattati e, se del caso, prendono misure per garantire il rispetto della pertinente normativa comunitaria sulle emissioni standard.
4. Tra le misure che adottano, gli Stati membri dovrebbero considerare il clima generale e il bilancio ecologico dei vari tipi di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili e possono promuovere innanzi tutto i carburanti che presentano un bilancio ecologico economicamente molto efficiente, tenendo conto allo stesso tempo della competitività e della sicurezza dell'approvvigionamento.
5. Gli Stati membri assicurano che al pubblico siano fornite informazioni sulla disponibilità dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili. Per le percentuali di biocarburanti in miscela con derivati del petrolio che superano il valore limite del 5% di esteri metilici degli acidi grassi (FAME) o del 5% di bioetanolo è richiesta un'etichettatura specifica nei punti di vendita.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 22-bis, commi l e 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, si vedano le note alle premesse.