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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 2006, n. 268

Regolamento recante disposizioni applicative in materia di tassazione dei redditi di imprese estere collegate in attuazione dell'articolo 168, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/2006
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Testo in vigore dal:  21-10-2006

Art. 3

Imputazione e tassazione dei redditi
1. I redditi determinati ai sensi dell'articolo 2, convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, società o ente non residente, sono assoggettati a tassazione separata dai soggetti partecipanti residenti, nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, società o ente non residente, con l'aliquota media di tassazione del reddito complessivo netto, comunque non inferiore al 27 per cento.
2. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 1, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 165 del citato testo unico delle imposte sui redditi, le imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente, in misura corrispondente alla quota di partecipazione agli utili del soggetto residente.
3. Gli utili distribuiti dal soggetto non residente non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante residente per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata ai sensi del comma 1. In caso di partecipazione all'utile per il tramite di soggetti non residenti, le disposizioni del precedente periodo si applicano agli utili distribuiti dal soggetto non residente direttamente partecipato; a questi effetti, detti utili si presumono prioritariamente formati con quelli conseguiti dall'impresa, società o ente, localizzato nello stato o territorio con regime fiscale privilegiato che risultino precedentemente posti in distribuzione. Le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto partecipante riferibili agli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dei precedenti periodi, costituiscono credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata ridotte delle somme ammesse in detrazione ai sensi del comma 2.
4. Il costo della partecipazione nell'impresa, società o ente non residente è aumentato dei redditi imputati ai sensi dell'articolo 1 e diminuito, fino a concorrenza di tali redditi, degli utili distribuiti.