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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 2003, n. 283

Regolamento concernente la Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6-11-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2004)
Testo in vigore dal:  8-5-2004
aggiornamenti all'articolo

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che hanno istituito presso il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, una Sezione speciale per la prestazione di fideiussioni in favore degli operatori agricoli il cui piano di sviluppo, predisposto ai sensi della citata legge n. 153 del 1975, è stato approvato, e che non sono in grado di prestare sufficienti garanzie o di offrire, comunque, garanzie reali per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito;
Vista la delibera del Comitato direttivo della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia del 12 luglio 1994;
Visto l'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia;
Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. ACG/14 POCOE/52005 del 9 luglio 2003, nella quale si espongono i motivi per cui si ritiene di non poter condividere il citato parere del Consiglio di Stato con riferimento agli articoli 2, 3 e 9 del regolamento;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Sono assistibili dalla fideiussione della Sezione le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di durata non inferiore a mesi diciotto, aventi per oggetto la concessione, da parte delle banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle ad esse connesse o collaterali.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, è abrogato."