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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 aprile 2002, n. 86

Regolamento recante modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi dell' articolo 3, commi 1, 2 e 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

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Testo in vigore dal:  8-5-2002

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3, concernenti disposizioni in materia di beni di impresa;
Visto, inoltre, il comma 12 del medesimo articolo 3 della summenzionata legge n. 448 del 2001, che stabilisce che le modalità di attuazione del predetto articolo 3 sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", ed in particolare gli articoli da 10 a 15, riguardanti la rivalutazione dei beni delle imprese;
Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2001, n. 162, recante "Modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342";
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed, in particolare, l'articolo 67, comma 7, concernente le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, nonché l'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) riguardante i soggetti sottoposti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l'articolo 105, commi 2 e 3, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza dell'11 marzo 2002;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-5970/UCL, del 4 aprile 2002;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Rivalutazione
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 può essere eseguita anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000 nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 448 del 2001.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, concernenti, rispettivamente, i modi e i termini della rivalutazione, i beni rivalutabili, le azioni e quote, la rivalutazione per categorie omogenee, la modalità di rivalutazione dei beni ammortizzabili e il limite economico della rivalutazione. Il riferimento contenuto nei predetti articoli alla data del 31 dicembre 1999 deve intendersi fatto alla data del 31 dicembre 2000.