stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 settembre 2000, n. 301

Regolamento recante norme per il riordino della Scuola Centrale Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  5-5-2002
aggiornamenti all'articolo

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, ed in particolare l'articolo 5 concernente la Scuola centrale tributaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria;
Visto l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, che demanda ad apposito regolamento di attuazione l'espletamento dei compiti attribuiti alla Scuola centrale tributaria;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernente il riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
Visto, in particolare, l'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 287 del 1999, il quale prevede il riordino della Scuola centrale tributaria da attuare con regolamento ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Ritenuta la necessità di procedere al riordino della Scuola centrale tributaria, tenuto conto dei principi desumibili dal citato decreto legislativo n. 287 del 1999, nonché della riforma del Ministero delle finanze con l'istituzione delle Agenzie fiscali e della progressiva realizzazione del federalismo fiscale con il trasferimento del potere impositivo a soggetti diversi dallo Stato;
Ritenuto, quindi, necessario far sì che la Scuola centrale tributaria possa offrire, in concorrenza con altre istituzioni pubbliche o private, un servizio utile all'obiettivo di migliorare la professionalità di tutti gli addetti al settore della fiscalità;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 luglio 2000;
Considerato che il presente regolamento, come affermato dal citato Organo consultivo, costituisce un modello di decreto ministeriale con effetti delegificanti e, pertanto, con lo stesso può essere disposta l'abrogazione delle norme divenute incompatibili;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-14454 del 30 agosto 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Natura e compiti della
(( Scuola superiore
dell'economia e delle finanze ))


((
1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di seguito denominata Scuola, è istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro , ed ha autonomia organizzativa e contabile. La Scuola ha anche autonomia di bilancio, è assoggettata alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è inserita nella tabella A allegata alla stessa legge.
2. La Scuola provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale dell'
(( amministrazione dell'economia e delle finanze ))
nonché, su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalità
(( e dell'economia ))
, del personale di questi ultimi mediante l'organizzazione e la gestione di attività formative e di divulgazione, sia nelle sedi proprie che in sedi esterne. Provvede altresì, nell'ambito delle proprie competenze, autonomamente o su impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e ricerche su temi di interesse dell'
(( amministrazione dell'economia e delle finanze ))
. Può svolgere attività formative, divulgative e di ricerca anche per soggetti italiani ed esteri, e curare la formazione e la preparazione di neo laureati ed aspiranti all'accesso nel pubblico impiego, per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro; in tal caso tutte le spese dirette ed indirette sostenute dalla Scuola sono a carico del soggetto richiedente salvo, per i soli richiedenti pubblici, l'eventuale deroga disposta dal
(( Ministro dell'economia e delle finanze ))
.
3. La Scuola
(( con la sua struttura didattica, il personale docente e l'indicazione dei relativi corsi, è iscritta nelle apposite banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gestite in collaborazione con il CINECA, e ))
continua a essere iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi dell'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed opera, ove compatibile, nel rispetto dei principi e delle regole di tale decreto. Essa può promuovere o partecipare ad associazioni, società e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.
(( Nell'ambito di consorzi o accordi con università, italiane ed estere, la Scuola promuove e istituisce, compartecipando al finanziamento, anche dottorati di ricerca, e nuovi corsi di studio o altre iniziative riservate alla competenza degli atenei. ))