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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 aprile 2021, n. 100

Regolamento recante attuazione dell'articolo 36, commi 2-bis e seguenti, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech. (21G00109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2021
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Testo in vigore dal:  17-7-2021

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di adozione dei decreti ministeriali aventi natura regolamentare nelle materie di competenza del Ministro, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 36, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, che prevede che con regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) sono definite le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività FinTech;
Visto l'articolo 36, comma 2-octies, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech rinviandone le attribuzioni ai regolamenti di cui al comma 2-bis;
Sentita la Banca d'Italia che ha reso il parere di competenza con nota n. 1110211/20 del 31 agosto 2020;
Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa che ha reso il parere di competenza con nota n. 746661/20 del 30 luglio 2020;
Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che ha reso il parere di competenza con nota n. 172115/20 del 2 settembre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota n. 2357 dell'8 marzo 2021 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Nel presente decreto si intende per:
a) «Comitato»: il Comitato FinTech istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, di seguito «decreto-legge n. 34 del 2019»;
b) «autorità di vigilanza»: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS;
c) «FinTech»: le attività volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori bancario, finanziario, assicurativo;
d) «operatori del settore FinTech»: i soggetti che svolgono o intendono svolgere, anche in maniera non prevalente, attività FinTech, che siano sottoposti o meno a regolazione o vigilanza da parte delle autorità di cui alla lettera b).
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 2-bis, 2-quater, 2-septies e 2-octies dell'art. 36 del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 36 (Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori). - 1. - 2. (Omissis).
2-bis. Al fine di promuovere e sostenere l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli investitori e del mercato dei capitali, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, le autorità e gli operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro il 31 gennaio 2021, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (Fin.Tech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati.
2-ter. (Omissis).
2-quater Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 2-bis stabiliscono o individuano i criteri per determinare:
a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
a-bis) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione;
a-ter) i casi in cui è ammessa la proroga;
b) i requisiti patrimoniali;
c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
d) i perimetri di operatività;
e) gli obblighi informativi;
f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;
g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;
i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
l) le eventuali garanzie finanziarie;
m) l'iter successivo al termine della sperimentazione.
2-quinquies. - 2-sexies. (Omissis).
2-septies. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione d'analisi sul settore tecno-finanziario, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al comma 2-bis, e segnalano eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio e la stabilità finanziaria.
2-octies. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. Il Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia delle entrate. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, ulteriori istituzioni e autorità, nonché associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma 2-bis stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 2-bis al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 2-octies dell'art. 36 del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è si veda nelle note alle premesse.