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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 novembre 2020, n. 169

Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti. (20G00190)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2020
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vigente al 20/04/2024
  • Articoli

  • Disposizioni di carattere generale
  • 1
  • 2

  • Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

  • Requisiti di professionalità e criteri di competenza
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

  • Requisiti di indipendenza
  • 13
  • 14
  • 15

  • Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19

  • Responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di
    maggiori dimensioni o complessità operativa
  • 20

  • Disposizioni speciali sui requisiti di professionalità e
    indipendenza dei consiglieri nelle banche che adottano i modelli
    dualistico e monistico di amministrazione e controllo
  • 21
  • 22

  • Valutazione dell'idoneità e pronuncia di decadenza
  • 23
  • 24

  • Disposizioni transitorie e finali
  • 25
  • 26
  • 27
  • Allegati
Testo in vigore dal:  30-12-2020

Art. 10

Criteri di competenza per gli esponenti
e loro valutazione
1. In aggiunta ai requisiti di professionalità di cui agli articoli 7, 8 e 9, gli esponenti soddisfano criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della banca. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica - acquisita attraverso gli studi e la formazione - e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.
2. Il criterio è valutato dall'organo competente, che:
a) prende in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:
1) mercati finanziari;
2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
3) indirizzi e programmazione strategica;
4) assetti organizzativi e di governo societari;
5) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
7) attività e prodotti bancari e finanziari;
8) informativa contabile e finanziaria;
9) tecnologia informatica;
b) analizza se la conoscenza teorica e l'esperienza pratica sub a) è idonea rispetto a:
1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati;
2) le caratteristiche della banca e del gruppo bancario a cui essa eventualmente appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.
3. Per l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo.
4. La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli 7, 8 e 9, quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto.
5. Il criterio di competenza non è soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dell'esponente a ricoprire l'incarico.
In caso di specifiche e limitate carenze, l'organo competente può adottare misure necessarie a colmarle.