MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 novembre 2020, n. 169

Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneita' allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti. (20G00190)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2020
vigente al 10/06/2023
  • Articoli

  • Disposizioni di carattere generale
  • 1
  • 2

  • Requisiti di onorabilita' e criteri di correttezza
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

  • Requisiti di professionalita' e criteri di competenza
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

  • Requisiti di indipendenza
  • 13
  • 14
  • 15

  • Disponibilita' di tempo e limiti al cumulo degli incarichi
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19

  • Responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di
    maggiori dimensioni o complessita' operativa
  • 20

  • Disposizioni speciali sui requisiti di professionalita' e
    indipendenza dei consiglieri nelle banche che adottano i modelli
    dualistico e monistico di amministrazione e controllo
  • 21
  • 22

  • Valutazione dell'idoneita' e pronuncia di decadenza
  • 23
  • 24

  • Disposizioni transitorie e finali
  • 25
  • 26
  • 27
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-12-2020
                               Art. 10 
 
               Criteri di competenza per gli esponenti 
                         e loro valutazione 
 
  1. In  aggiunta  ai  requisiti  di  professionalita'  di  cui  agli
articoli 7, 8 e 9, gli esponenti  soddisfano  criteri  di  competenza
volti  a  comprovare  la  loro  idoneita'  ad  assumere   l'incarico,
considerando  i  compiti   inerenti   al   ruolo   ricoperto   e   le
caratteristiche, dimensionali e operative, della banca. Sono prese in
considerazione, a questi fini,  la  conoscenza  teorica  -  acquisita
attraverso gli studi  e  la  formazione  -  e  l'esperienza  pratica,
conseguita nello svolgimento di attivita' lavorative precedenti o  in
corso. 
  2. Il criterio e' valutato dall'organo competente, che: 
    a) prende in considerazione la conoscenza teorica e  l'esperienza
pratica posseduta in piu' di uno dei seguenti ambiti: 
      1) mercati finanziari; 
      2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; 
      3) indirizzi e programmazione strategica; 
      4) assetti organizzativi e di governo societari; 
      5)   gestione   dei   rischi   (individuazione,    valutazione,
monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali  tipologie  di
rischio di una banca, incluse le  responsabilita'  dell'esponente  in
tali processi); 
      6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; 
      7) attivita' e prodotti bancari e finanziari; 
      8) informativa contabile e finanziaria; 
      9) tecnologia informatica; 
    b) analizza se la conoscenza teorica e l'esperienza  pratica  sub
a) e' idonea rispetto a: 
      1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e  alle
eventuali  deleghe  o  attribuzioni  specifiche,   ivi   inclusa   la
partecipazione a comitati; 
      2) le caratteristiche della banca e del gruppo bancario  a  cui
essa  eventualmente  appartiene,  in   termini,   tra   l'altro,   di
dimensioni, complessita', tipologia  delle  attivita'  svolte  e  dei
rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera. 
  3. Per l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione e'
valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento,  indirizzo  o
gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace  svolgimento
delle sue funzioni  di  coordinamento  e  indirizzo  dei  lavori  del
consiglio, di promozione del suo  adeguato  funzionamento,  anche  in
termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e
stimolo alla dialettica interna,  nonche'  di  adeguata  composizione
complessiva dell'organo. 
  4. La valutazione prevista dal presente articolo puo' essere omessa
per gli esponenti  in  possesso  dei  requisiti  di  professionalita'
previsti dagli articoli 7, 8 e 9, quando essi sono maturati  per  una
durata almeno  pari  a  quella  prevista  nell'allegato  al  presente
decreto. 
  5.  Il  criterio  di  competenza  non  e'  soddisfatto  quando   le
informazioni  acquisite  in  ordine   alla   conoscenza   teorica   e
all'esperienza  pratica  delineano  un  quadro   grave,   preciso   e
concordante sull'inidoneita' dell'esponente a  ricoprire  l'incarico.
In caso di specifiche e limitate carenze,  l'organo  competente  puo'
adottare misure necessarie a colmarle.