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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 luglio 2003, n. 266

Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460.

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vigente al 09/11/2024
Testo in vigore dal:  4-10-2003

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale», e in particolare l'articolo 11, comma 3, il quale autorizza il Ministro delle finanze a stabilire, con uno o più decreti, le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal citato decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, recante «Approvazione del modello di comunicazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente l'attivazione delle Agenzie fiscali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
Visti gli articoli 48, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di conoscenza degli atti e semplificazione;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
Sentita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), del citato decreto del Presidente del Consiglio n. 329 del 2001, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, la quale ha reso il proprio parere, n. 145, in data 18 marzo 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-10556 del 5 luglio 2003;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Anagrafe unica delle ONLUS
1. L'iscrizione all'anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, avviene a seguito di apposita comunicazione degli interessati alle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione, previo controllo della esistenza dei requisiti, previsti dall'articolo 10 del predetto decreto legislativo, ed ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui allo stesso decreto.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460:
«Art. 11 (Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni). - 1. È istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'art. 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'art.
10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.
2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.».
- Si trascrive il testo dell'art. 48, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
«Art. 48 (Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive). - 1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.».
- Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212:
«Art. 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione). - 1.
L'Amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.».
- Si trascrive il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'economia e delle finanze:
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale:
«2. Le amministrazioni statali sono tenute a richiedere preventivamente il parere dell'Agenzia in relazione a:
a) iniziative legislative e di rilevanza generale riguardanti la promozione, l'organizzazione e l'attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;
b) individuazione delle categorie delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti cui destinare contributi pubblici;
c) organizzazione dell'anagrafe unica delle ONLUS, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
d) tenuta dei registri e degli albi delle cooperative sociali previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381;
e) riconoscimento delle organizzazioni non governative ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
f) decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.».

Nota all'art. 1:
- Per l'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si veda il testo riportato nelle note alle premesse.