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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 3 giugno 2014, n. 120

Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali. (14G00131)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2020)
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Testo in vigore dal:  7-9-2014

Art. 9

Categorie e classi delle attività
per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo
1. L'iscrizione all'Albo è articolata in categorie corrispondenti alle attività di cui all'articolo 8, comma 1.
2. La categoria 1, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), è suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:
a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;
b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;
c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;
d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;
e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;
f) inferiore a 5.000 abitanti.
3. Le categorie da 4 a 8 di cui all'articolo 8, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti:
a) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 200.000 tonnellate;
b) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
c) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
d) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
e) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
f) quantità annua complessivamente gestita inferiore a 3.000 tonnellate.
4. Le categorie 9 e 10, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i) e l), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili:
a) oltre a euro 9.000.000,00;
b) fino a euro 9.000.000,00;
c) fino a euro 2.500.000,00;
d) fino a euro 1.000.000,00;
e) fino a euro 200.000,00.
5. Il Comitato nazionale può, con propria deliberazione, modificare gli importi relativi ai lavori di bonifica cantierabili di cui al comma 4.
6. Il Comitato nazionale può individuare specifiche e singole attività rientranti nell'ambito delle categorie d'iscrizione di cui all'articolo 8 normandole in sottocategorie. Ai fini dell'iscrizione nella categoria 1 di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), il Comitato nazionale può individuare sottocategorie le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita.