stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 giugno 2010, n. 119

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, recante disposizioni applicative, in materia di Fondo unico giustizia, relative al settore dei prodotti assicurativi. (10G0140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/2010
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  12-8-2010

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare il suo articolo 61, comma 23, che ha disposto che le somme di denaro sequestrate ed i proventi derivanti dai beni confiscati affluiscono ad un unico fondo, nonché stabilito che per la gestione di tali risorse può essere utilizzata la società prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del medesimo comma;
Visto il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, ed in particolare i commi 1 e 2 del suo articolo 2 che hanno denominato «Fondo unico giustizia» il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, nonché integrato e specificato il novero delle somme di denaro ovvero dei proventi che, con i relativi interessi, rientrano nel Fondo unico giustizia e stabilito che quest'ultimo è gestito da Equitalia Giustizia S.p.a. con le modalità previste con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto altresì, in particolare, l'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed in particolare il suo comma 21-ter con il quale sono stati inseriti i commi 3-bis e 7-quater nel citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, nonché modificato l'alinea del comma 7 del medesimo articolo;
Visto altresì, in particolare, l'articolo 42, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato modificazioni ai commi 3-bis, 7, alinea e 7-quater, del citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008;
Visto altresì, in particolare, l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, recante norma di interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008;
Visto il regolamento 30 luglio 2009, n. 127, emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, e, in particolare, il suo articolo 10 che rinvia a successivo regolamento le disposizioni applicative in materia di Fondo unico giustizia relative ai prodotti assicurativi;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, in data 23 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2008, nonché quello in data 25 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2009, di individuazione e definizione delle informazioni dovute dalle banche, da Poste Italiane S.p.A. nonché dagli altri operatori finanziari per la ricognizione delle risorse che rientrano nel «Fondo unico giustizia», adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 143 del 2008;
Ritenuta la necessità di emanare ulteriori disposizioni regolamentari per la disciplina applicativa del Fondo unico giustizia relativa ai prodotti assicurativi;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 aprile 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 3-4534 del 28 aprile 2010;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, 30 luglio 2009, n. 127, recante disposizioni in materia di Fondo unico di giustizia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel preambolo:
1) nel settimo «Visto» la parola «adottato» è sostituita dalle seguenti: «nonché quello in data 25 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2009, di individuazione e definizione delle informazioni dovute dalle banche, da Poste Italiane S.p.A. nonché dagli altri operatori finanziari per la ricognizione delle risorse che rientrano nel «Fondo unico giustizia», adottati»;
b) all'articolo 1:
1) nella lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché "Operatore assicurativo" ovvero "Operatori assicurativi", le imprese di assicurazione che, relativamente alle risorse assicurative di cui alla lettera i-bis) e ai contratti assicurativi di cui alla lettera l), al pari degli altri Operatori rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento;»;
2) dopo la lettera i), è inserita la seguente: «i-bis) "risorse assicurative", le somme di denaro, con i relativi interessi, dovute dagli Operatori assicurativi successivamente al verificarsi dell'evento di cui alla lettera m-quater);»;
3) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) "contratti assicurativi", i contratti di assicurazione sulla vita, che prevedono l'obbligo dell'Operatore assicurativo di versare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana, nonché i contratti di capitalizzazione e i contratti di adesione a fondi pensione aperti istituiti e gestiti da Operatori assicurativi, che prevedono l'obbligo dell'Operatore assicurativo di pagare somme determinate al termine del periodo contrattuale senza assunzione di rischio demografico;»;
4) la lettera m), è sostituita dalla seguente: «m) "intestazione" ovvero "intestazioni", il mutamento di titolarità in favore di Fondo unico giustizia ovvero l'attribuzione di titolarità a Fondo unico giustizia, effettuati dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi, dei rapporti aventi ad oggetto le risorse, nonché le risorse assicurative,»;
5) dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti: «m-bis) "vincolo" ovvero "vincoli", la costituzione a favore di Fondo unico giustizia da parte degli Operatori assicurativi di un vincolo sui contratti assicurativi oggetto di provvedimenti di sequestro ovvero di confisca, mediante apposizione sui medesimi contratti della stampigliatura "Contratto oggetto di vincolo a favore di Fondo unico giustizia presso Equitalia Giustizia S.p.a., con sede in Roma, codice fiscale n. 97525160582 - articolo 61, comma 23, della legge 6 agosto 2008, n. 133" che costituisce per tali contratti, in funzione della peculiarità dei relativi rapporti, modalità applicativa specifica della loro intestazione e che della stessa tiene luogo; m-ter) "svincolo" ovvero "svincoli", la revoca da parte degli Operatori assicurativi dei vincoli a seguito di provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca di confisca dei contratti assicurativi, effettuata dagli Operatori assicurativi mediante cancellazione della stampigliatura di cui alla lettera m-bis; m-quater) "evento", il verificarsi del rischio dedotto in garanzia e contemplato nei contratti assicurativi ovvero la scadenza dei contratti assicurativi;»;
6) la lettera n), è sostituita dalla seguente: «n) "dati delle intestazioni", tutti i dati e le informazioni che gli Operatori finanziari e gli Operatori assicurativi comunicano a Equitalia Giustizia in applicazione del decreto informazioni relativamente a tutte le intestazioni, nonché a tutti i vincoli e a tutti gli svincoli, come definiti alle lettere m-bis) ed m-ter), che i predetti Operatori hanno effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143 del 2008;»;
c) all'articolo 6:
1) nel comma 2, dopo le parole «Equitalia Giustizia gestisce le risorse,», sono inserite le seguenti: «nonché le risorse assicurative»;
2) nel comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) relativamente alle risorse sequestrate che alla data della intestazione risultano in forma di denaro, nonché alle risorse assicurative registra la misura del tasso d'interesse attivo riconosciuto dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi alla data dell'intestazione, nonché ogni variazione del predetto tasso che fosse successivamente comunicata dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi;»;
3) nel comma 5, le parole «Equitalia Giustizia e gli Operatori» sono sostituite dalle seguenti: «Equitalia Giustizia, gli Operatori assicurativi e gli altri Operatori»;
4) nel comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Equitalia Giustizia, ai fini delle iniziative di competenza del MEF ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis, della legge n. 181 del 2008 comunica al MEF, non appena in suo possesso, ogni notizia od elemento utile a costituire presupposto delle medesime iniziative.»;
d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Art. 10 (Disposizioni in materia di contratti assicurativi). - 1. Gli Operatori assicurativi:
a) trasmettono a Equitalia Giustizia, nei termini e nei modi disciplinati nel decreto informazioni ai fini della effettuazione della relativa informazione, copia dei provvedimenti di sequestro o di confisca dei contratti assicurativi ovvero di dissequestro o di revoca della confisca dei contratti assicurativi di cui abbiano notizia, anche qualora l'evento non si sia ancora verificato;
b) costituiscono i vincoli relativamente ai contratti assicurativi oggetto di provvedimenti di sequestro ovvero di confisca adottati, dandone comunicazione a Equitalia Giustizia nei termini e nei modi disciplinati nel decreto informazioni ai fini della effettuazione della relativa informazione;
c) effettuano gli svincoli relativamente ai contratti assicurativi oggetto di vincolo a fronte di provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca della confisca adottati, dandone comunicazione a Equitalia Giustizia nei termini e nei modi disciplinati nel decreto informazioni ai fini della effettuazione della relativa informazione;
d) successivamente al verificarsi dell'evento, accendono presso Banche ovvero Poste Italiane uno o più conti correnti fruttiferi, intestati Fondo unico giustizia, sui quali versano le risorse assicurative dovute, relativamente ai contratti assicurativi oggetto di vincolo, dandone immediata comunicazione a Equitalia Giustizia. In caso di accensione di un conto unico mantengono separate evidenze di ciascuna posizione soggettiva, dando immediata comunicazione di esse ad Equitalia Giustizia;
e) chiedono a Equitalia Giustizia la reintestazione delle risorse assicurative, comprensive degli interessi maturati sull'apposito conto, che, nonostante il vincolo del contratto assicurativo, dovessero essere versate al beneficiario, previa trasmissione di copia dell'eventuale provvedimento dell'autorità giudiziaria che disponesse in tal senso;
f) successivamente al verificarsi dell'evento e alla conseguente intestazione ai sensi della lettera d), chiedono a Equitalia Giustizia la reintestazione delle risorse assicurative, comprensive degli interessi maturati sull'apposito conto, in caso di dissequestro ovvero di revoca della confisca dei contratti assicurativi relativamente ai quali abbiano già proceduto allo svincolo;
g) qualora il provvedimento di sequestro concerna solo il beneficiario:
1) prima di dare seguito a qualunque richiesta del contraente circa l'esercizio di un proprio diritto derivante dal contratto assicurativo oggetto di vincolo, informano immediatamente Equitalia Giustizia delle disposizioni fornite al riguardo dall'Autorità giudiziaria;
2) in caso di sospensione del pagamento dei premi da parte del contraente, comunicano a Equitalia Giustizia nei termini e nei modi disciplinati nel decreto informazioni ai fini della effettuazione della relativa informazione l'eventuale valore di riduzione del contratto; comunicano altresì a Equitalia Giustizia l'eventuale ripresa del pagamento dei premi;
h) qualora il provvedimento di sequestro concerna solo il contraente:
1) si astengono dall'attuazione dell'eventuale esercizio di diritti derivanti dal contratto in favore del contraente;
2) prima di dare seguito a qualunque richiesta del beneficiario circa l'esercizio di un proprio diritto derivante dal contratto assicurativo oggetto di vincolo, informano immediatamente Equitalia Giustizia delle disposizioni fornite al riguardo dall'Autorità giudiziaria.
2. Equitalia Giustizia gestisce le risorse assicurative ad essa intestate secondo le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 giugno 2010

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 giugno 2010 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro della giustizia Alfano Il Ministro dell'interno Maroni

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4

Economia e finanze, foglio n. 32

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla prumulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 6 del decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonché dell'art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in materia di Fondo unico di giustizia» come modificati dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni ed oggetto). - Nel presente decreto si intendono per:
a) «decreto-legge n. 112», il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
b) «legge n. 133», la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 112;
c) «decreto-legge n. 143», il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario;
d) «legge n. 181», la legge 13 novembre 2008, n. 181, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 143, nonché ogni ulteriore successiva modificazione del suo art. 2, richiamata nel preambolo del presente regolamento;
e) «decreto informazioni», il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, in data 23 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2008, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 143 del 2008, nonché ogni ulteriore decreto di modificazione ovvero di integrazione della sua disciplina adottato ai sensi del medesimo art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 143 del 2008;
f) «Fondo unico giustizia», il fondo previsto dall'art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008 e così denominato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 143 del 2008;
g) «Equitalia Giustizia», Equitalia Giustizia S.p.a., società prevista dall'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché individuata dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 143 del 2008 come la società che gestisce Fondo unico giustizia;
h) «Poste Italiane», «Banche», «Operatori Finanziari », «Operatori» ovvero «Operatore», rispettivamente Poste italiane S.p.a., le banche, gli altri operatori finanziari, ovvero tali soggetti complessivamente intesi, depositari delle risorse, nonché «Operatore assicurativo» ovvero «Operatori assicurativi», le imprese di assicurazione che, relativamente alle risorse assicurative di cui alla lettera i-bis) e ai contratti assicurativi di cui alla lettera l), al pari degli altri Operatori rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento;
i) «risorse», i seguenti valori, con i relativi interessi, esclusi in ogni caso quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca:
1) somme di denaro, e relativi proventi, inclusi tra gli altri i dividendi, le cedole, gli interessi, i frutti civili e il controvalore dei titoli alla scadenza o in caso di vendita, relativi ai titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai depositi a risparmio e a ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale:
1.a) oggetto di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
1.b) oggetto di confisca ovvero che costituiscono il controvalore o i proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;
2) somme di denaro di cui all'art. 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
3) somme di denaro e proventi depositati presso gli Operatori in relazione ai procedimenti civili e fallimentari di cui all'art. 2, comma 2, lettere c-bis) e c-ter), della legge n. 181;
4) somme di denaro e proventi che Equitalia Giustizia intesta Fondo unico giustizia in applicazione dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 143;
i-bis) «risorse assicurative», le somme di denaro, con i relativi interessi, dovute dagli Operatori assicurativi successivamente al verificarsi dell'evento di cui alla lettera m-quater);»;
l) «contratti assicurativi», i contratti di assicurazione sulla vita, che prevedono l'obbligo dell'Operatore assicurativo di versare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana, nonché i contratti di capitalizzazione e i contratti di adesione a fondi pensione aperti istituiti e gestiti da Operatori assicurativi, che prevedono l'obbligo dell'Operatore assicurativo di pagare somme determinate al termine del periodo contrattuale senza assunzione di rischio demografico;»;
m) «intestazione» ovvero «intestazioni», il mutamento di titolarità in favore di Fondo unico giustizia ovvero l'attribuzione di titolarità a Fondo unico giustizia, effettuati dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi, dei rapporti aventi ad oggetto le risorse, nonché le risorse assicurative;
m-bis) «vincolo» ovvero «vincoli», la costituzione a favore di Fondo unico giustizia da parte degli Operatori assicurativi di un vincolo sui contratti assicurativi oggetto di provvedimenti di sequestro ovvero di confisca, mediante apposizione sui medesimi contratti della stampigliatura "Contratto oggetto di vincolo a favore di Fondo unico giustizia presso Equitalia Giustizia S.p.a., con sede in Roma, codice fiscale n. 97525160582 - art. 61, comma 23, della legge 6 agosto 2008, n. 133" che costituisce per tali contratti, in funzione della peculiarità dei relativi rapporti, modalità applicativa specifica della loro intestazione e che della stessa tiene luogo;
m-ter) «svincolo» ovvero «svincoli», la revoca da parte degli Operatori assicurativi dei vincoli a seguito di provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca di confisca dei contratti assicurativi, effettuata dagli Operatori assicurativi mediante cancellazione della stampigliatura di cui alla lettera m-bis);
m-quater) «evento», il verificarsi del rischio dedotto in garanzia e contemplato nei contratti assicurativi ovvero la scadenza dei contratti assicurativi;
n) «dati delle intestazioni», tutti i dati e le informazioni che gli Operatori finanziari e gli Operatori assicurativi comunicano a Equitalia Giustizia in applicazione del decreto informazioni relativamente a tutte le intestazioni nonché a tutti i vincoli e a tutti gli svincoli, come definiti alle lettere m-bis) ed m-ter) che i predetti Operatori hanno effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143 del 2008;
o) «dati delle risorse», tutti i dati e le informazioni necessari per la individuazione dei procedimenti ovvero dei provvedimenti civili, fallimentari, penali, per l'applicazione di misure di prevenzione, nonché amministrativi nell'ambito dei quali ovvero per effetto dei quali si determinano le risorse;
p) «Ministero della giustizia», gli uffici della amministrazione della giustizia che formano ovvero detengono i dati delle risorse di loro competenza;
q) «Ministero dell'interno», gli uffici della amministrazione dell'interno che formano ovvero detengono i dati delle risorse di loro competenza;
r) «Demanio», gli uffici della Agenzia del demanio che formano ovvero detengono i dati delle risorse di loro competenza;
s) «MEF», il Ministro ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze;
t) «devoluzione allo Stato», alternativamente:
1) il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato effettuato da Equitalia Giustizia nei soli limiti applicativi e per le sole finalità previsti dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 143 del 2008;
2) il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato effettuato da Equitalia Giustizia delle somme da destinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell'art. 2 della legge n. 181 del 2008.
2. Il presente decreto reca disposizioni attuative delle norme di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 2008, nonché delle norme di cui all'art. 2, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 143, come integrato dalla legge n. 181.».
«Art. 6 (Gestione, versamenti allo Stato, investimenti e rendicontazione). - 1. Equitalia Giustizia versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme per le quali sussistono i requisiti per il loro incameramento entro trenta giorni. Equitalia Giustizia versa altresì all'entrata del bilancio dello Stato, con cadenza trimestrale e nella percentuale di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 181, ovvero nella diversa percentuale eventualmente determinata ai sensi del comma 7-quater del medesimo articolo, le quote delle risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo che si rendono disponibili per massa, in base a criteri statistici e di rotatività.
2. Fino al momento del versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione per le destinazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell'art. 2 della legge n. 181, Equitalia Giustizia gestisce le risorse nonché le risorse esecutive intestate Fondo unico giustizia avendo riguardo alle esigenze di liquidità del Fondo unico giustizia e garantendo la pronta disponibilità delle risorse diverse dal denaro ovvero delle somme di denaro necessarie per eseguire le restituzioni e i prelevamenti di cui al presente decreto.
3. Anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di cui al comma 2, Equitalia Giustizia:
a) relativamente alle risorse sequestrate che alla data della intestazione risultano in forma diversa dal denaro, non effettua disinvestimenti, nuovi investimenti ovvero diversificazione degli investimenti, salvo diversa disposizione appositamente impartitale dal relativo amministratore;
b) relativamente alle risorse sequestrate che alla data della intestazione risultano in forma di denaro, nonché alle risorse assicurative registra la misura del tasso d'interesse attivo riconosciuto dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi alla data dell'intestazione, nonché ogni variazione del predetto tasso che fosse successivamente comunicata dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi;
c) intrattiene un apposito conto corrente, intestato Fondo unico giustizia, con l'Operatore che riconosce il più elevato tasso di interesse attivo, in ogni caso superiore alla media dei tassi di interesse attivi applicati dalle maggiori banche sui conti correnti dei loro clienti, di cui alla pubblicazione Bankitalia-depositi overnight presso l'Eurosistema;
d) trasferisce sul conto corrente di cui alla lettera c) le risorse di cui alla lettera b) esclusivamente se il relativo tasso di interesse attivo risulti superiore a quello praticato sulle risorse di cui alla medesima lettera b) e soltanto per il tempo durante il quale il predetto tasso risulti effettivamente superiore;
e) investe le risorse di cui alle lettere b), per massa e non per singolo provvedimento, e d) esclusivamente in titoli emessi e garantiti dallo Stato italiano e soltanto se, all'atto dell'investimento e nel corso della relativa gestione, l'investimento garantisce la sua pronta liquidazione, nonché una remunerazione complessivamente maggiore di quella conseguente all'applicazione dei tassi di interesse attivo di cui alle medesime lettere.
4. Equitalia Giustizia tiene contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione del Fondo unico giustizia, nonché una separata amministrazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo unico giustizia.
5. Il rendiconto della gestione del Fondo unico giustizia, approvato dal consiglio di amministrazione di Equitalia Giustizia, è trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente ad una relazione del consiglio di amministrazione, al MEF, al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno.
Equitalia Giustizia trasmette trimestralmente al MEF, al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno un rendiconto delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato. Equitalia Giustizia, gli Operatori assicurativi e gli altri Operatori, d'intesa fra loro, determinano le date entro le quali i dati e le notizie occorrenti per la predisposizione del rendiconto della gestione sono esclusivamente gestiti in formato elettronico e trasmessi in forma telematica. Equitalia Giustizia, ai fini delle iniziative di competenza del MEF ai sensi dell'art. 2, comma 3-bis), della legge n. 181 del 2008 comunica al MEF, non appena in suo possesso, ogni notizia od elemento utile a costituire presupposto delle medesime iniziative».
6. Il rendiconto comprende le seguenti voci:
a) natura e entità delle risorse intestate Fondo unico giustizia, distinte per tipologia;
b) natura e entità delle risorse prelevate da Fondo unico giustizia;
c) investimenti eseguiti e loro rendimento;
d) natura e entità delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, distinte per tipologia, e destinate alla ripartizione di cui all'art. 2, commi da 7 a 7-ter), della legge n. 181 del 2008;
e) entità dell'aggio dedotto dalle somme versate al bilancio dello Stato;
f) spese di gestione del Fondo unico giustizia, determinate con apposita convenzione tra Equitalia Giustizia e MEF, così suddivise:
f.1) commissione spese trattenute dagli Operatori;
f.2) spese sostenute da Equitalia Giustizia;
f.3) spese inerenti alle attività di investimento.
7. Il MEF, anche su richiesta del Ministero della giustizia o del Ministero dell'interno, può chiedere in qualunque momento a Equitalia Giustizia notizie e dati sulla gestione del Fondo unico giustizia, ulteriori rispetto a quelli che già emergono dai rendiconti periodici di Equitalia Giustizia, al fine di verificare la regolarità e l'appropriatezza della gestione esercitata in base al presente regolamento.».