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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 18 giugno 2019, n. 108

Regolamento recante modifica degli allegati II, III, III B e IV del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, relativo all'attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, in conformità alla direttiva (UE) 2018/350 della Commissione dell'8 marzo 2018. (19G00117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2019
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Testo in vigore dal:  22-10-2019

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Visto in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, il cui articolo 3 ha disposto che entro il 3 aprile 2017 la Commissione europea aggiornasse gli allegati della citata direttiva 2001/18/CE per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati, con l'obiettivo di introdurre e consolidare gli orientamenti rafforzati dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per la valutazione del rischio ambientale delle piante geneticamente modificate;
Vista la direttiva (UE) 2018/350 della Commissione, dell'8 marzo 2018, il cui articolo 1, in attuazione della citata direttiva (UE) 2015/412, ha modificato gli allegati II, III, III B e IV della citata direttiva 2001/18/CE;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
Visto in particolare l'articolo 29 del citato decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, che stabilisce che gli allegati del medesimo decreto legislativo sono modificati, in conformità alle variazioni apportate in sede comunitaria, con apposito regolamento, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa comunicazione ai Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali e dello sviluppo economico;
Visto il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio;
Vista la comunicazione dello schema di regolamento ai Ministri della salute, delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e dello sviluppo economico, di cui alla nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot.
UDCM.U.0002648 del 31 gennaio 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 21 marzo 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla nota prot. UDCM.U.010819 del 7 maggio 2019;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Gli allegati II, III, III B e IV del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e successive modificazioni, sono modificati conformemente all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 giugno 2019

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 giugno 2019 Il Ministro: Costa

Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2019 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, reg. n. 1, foglio n. 3443

Note

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

- La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) Statuto delle imprese) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
- La direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio) è pubblicata nella G.U.C.E. 17 aprile 2001, n. L 106.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della direttiva (UE) 2015/412 dell'11 marzo 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio (che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio), pubblicata nella G.U.U.E. 13 marzo 2015, n. L 68:
«Art. 3. - Entro il 3 aprile 2017, la Commissione aggiorna gli allegati della direttiva 2001/18/CE in conformità dell'art. 27 di tale direttiva per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale, con l'obiettivo di introdurre e consolidare gli orientamenti rafforzati dell'Autorità del 2010 sulla valutazione del rischio ambientale delle piante geneticamente modificate.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della direttiva 2018/350 dell'8 marzo 2018 della Commissione (che modifica la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati), pubblicata nella G.U.U.E. 9 marzo 2018, n. L 67:
«Art. 1. - Gli allegati II, III, III B e IV della direttiva 2001/18/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.».
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), modificato dal presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, S.O.:
«Art. 29 (Adeguamento degli allegati al progresso tecnico). - 1. Gli allegati al presente decreto sono modificati, in conformità alle variazioni apportate in sede comunitaria, con apposito regolamento a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa comunicazione ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive; ogni qualvolta la nuova direttiva prevede poteri discrezionali per il proprio recepimento, il regolamento è adottato di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive, a seconda dei rispettivi ambiti di competenza.».
- Il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2016, n. 288.