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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 giugno 2003, n. 179

Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-7-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal:  6-1-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Commissione di controllo
1. La commissione di controllo è istituita da AAMS ed opera presso la sede dalla stessa indicata.
((
2. La commissione è composta da due rappresentanti di AAMS con qualifica di dirigente, di cui uno svolge le funzioni di presidente, e da un dipendente di AAMS appartenente alla terza area, cui sono affidate anche le funzioni di segretario.
))
3. Oltre ai membri effettivi sono nominati membri supplenti.
4. La commissione di controllo, oltre ai compiti esplicitamente previsti dal presente decreto, decide sui ricorsi presentati dai partecipanti. I ricorsi devono essere inviati per iscritto alla commissione di controllo, tassativamente entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 17 accompagnati dal pagamento di Euro 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso spese e di diritti di segreteria.
Le decisioni della commissione di controllo sono prese entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso e sono pubblicate sul primo bollettino ufficiale immediatamente successivo alla decisione.(1)
5. È fatta comunque salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, avverso la decisione sul ricorso della commissione di controllo ovvero in mancanza di tale ricorso.

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AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".