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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 giugno 2003, n. 179

Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-7-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal:  6-1-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 36

(Giocate sistemistiche ed a caratura)
1. Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle colonne unitarie
(( valide ))
derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la ricevuta è emessa solo dopo il consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti all'articolo 37, comma 2.
((
2. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario e il numero delle colonne unitarie valide derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.
))
3. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 colonne unitarie
(( valide ))
. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero totale delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;
j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione, conseguito dalla giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse, o del rimborso.
6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
7. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono disciplinate con il provvedimento del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata è effettuata direttamente dal concessionario.(2)
((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
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AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 31 gennaio 2006, n. 110, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".