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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 giugno 2003, n. 179

Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-7-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal:  6-1-2010
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle stesse sono stabilite con decreto direttoriale emanato dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attributo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, con il quale si riordina l'Istituto per il credito sportivo;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto il regolamento speciale disciplinante il concorso pronostici Totocalcio, approvato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1963 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento speciale disciplinante il concorso pronostici Totogol, approvato con decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto i pareri favorevoli del Comitato generale per i giochi, espressi nelle sedute del 20 gennaio 2003 e del 14 maggio 2003, relativamente al piano di rilancio dei concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive, ed in particolare il rinnovamento dei concorsi pronostici Totocalcio e Totogol nonché l'introduzione del concorso pronostici "il9", abbinato al Totocalcio;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-8903/UCL del 6 giugno 2003;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

(Oggetto del regolamento e definizioni)
1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative ai concorsi pronostici su base sportiva, comprese quelle riferite alla gestione ed al controllo dei flussi finanziari relativi all'attività di vendita degli stessi, nonché le regole di gioco dei concorsi pronostici Totocalcio, "il9", abbinato al Totocalcio, Totogol e "+Gol", abbinato al Totogol.
((
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate;
d) cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a caratura, anche speciale, che costituisce ricevuta di partecipazione;
e) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale non viene più abilitato ad accettare giocate;
f) colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente ai concorsi pronostici Totocalcio; i nove pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici "il 9", abbinato al Totocalcio; i sette pronostici espressi dal partecipante, tra i quattordici eventi in palinsesto, relativamente al concorso pronostici Totogol; i quattro pronostici espressi dal partecipante, tra i quattordici eventi in palinsesto, relativamente al concorso pronostici "+Gol", abbinato al Totogol;
f-bis) colonna unitaria vincente, l'esatta sequenza di pronostici ufficializzata da AAMS in base all'esito degli eventi oggetto del concorso;
g) commissione di controllo, l'organo deputato al controllo, accertamento e verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura dell'accettazione, alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento di attività e funzioni pubbliche relative all'esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi;
i) concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;
l) concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva, l'insieme degli eventi sportivi, disputati anche in più giorni, oggetto del pronostico del partecipante;
m) concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici Totocalcio l'ultimo concorso pronostici Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici "il 9", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici "il 9" per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici Totogol l'ultimo concorso pronostici Totogol per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'ultimo concorso pronostici "+Gol" per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
n) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;
o) evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato "il 9", un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalità od in una sua frazione temporale, od un'azione dell'avvenimento stesso sul cui esito si esprime un pronostico; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato "+Gol", un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalità o in una sua frazione temporale;
p) giocata, la scritturazione di una serie di colonne unitarie su un'unica schedina di gioco;
q) giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
r) giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
s) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra più partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica;
t) giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici Totocalcio e l'abbinato concorso pronostici "il 9", la scritturazione abbreviata, su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due o tre pronostici, cioè varianti doppie o triple, per uno o più degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici Totogol e l'abbinato concorso pronostici "+Gol", la scritturazione abbreviata su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due, o più pronostici, in almeno una delle posizioni da pronosticare; nello sviluppo della giocata sistemistica, non sono considerate valide, e quindi sono escluse dalla giocata, tutte le colonne unitarie che contengono almeno uno stesso pronostico in più di una posizione. Per le giocate sistemistiche riferite al concorso pronostici "+Gol", sono escluse dalla giocata tutte le colonne unitarie non considerate valide ai fini del concorso Totogol;
u) giocata valida, la giocata accettata e successivamente non annullata dal partecipante; la giocata valida determina le colonne unitarie valide da considerare ai fini della individuazione delle colonne unitarie vincenti;
v) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;
z) jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici "il 9", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici Totogol, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di qualsiasi categoria e riassegnato alla 1ª categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo;
aa) operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella fornitura di servizi di gioco;
bb) partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
cc) posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna unitaria giocata;
dd) premio precedente di partecipazione, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, subito dopo l'accettazione della sua giocata e comunque prima della chiusura dell'accettazione;
ee) premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione dei punti conseguiti attraverso i pronostici espressi in ogni colonna unitaria precedentemente giocata;
ff) punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal concessionario nell'ambito della propria organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e comunicati ad AAMS prima dell'inizio dell'attività di concessione, abilitati alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita collegato con il concessionario stesso ed al pagamento dei premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia;
gg) punto di vendita, l'esercizio collegato ad uno dei concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero ad uno dei concessionari di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
hh) resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote unitarie di vincita;
ii) ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio o del rimborso stesso;
ll) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:
i. le vincite pagate dai punti di vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;
ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
iii. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;
iiii. il compenso spettante al concessionario;
mm) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;
nn) schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
oo) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;
pp) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive.
))
((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
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AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 31 gennaio 2006, n. 110, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".