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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 agosto 1999, n. 278

Regolamento recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal:  5-4-2006
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IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco, ed in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;
Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse ippiche e sulle competizioni organizzate dal CONI ed emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni; e stabilisce altresì, per le medesime scommesse a totalizzatore, che il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, concernente il regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;
Considerata l'opportunità di incrementare le entrate erariali attraverso l'introduzione di nuove scommesse, a totalizzatore e a quota fissa, riservate all'accettazione in agenzia, diverse da quelle sulle corse dei cavalli e sulle competizioni sportive organizzate dal CONI, nonché di una nuova scommessa a totalizzatore, da accettarsi in ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale, anch'essa relativa a competizioni sportive diverse (gare automobilistiche del Campionato Mondiale di Formula Uno) da quelle ippiche e da quelle organizzate dal CONI;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto l98, n. 288;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-12319 del 15 luglio 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

((Nuove scommesse a totalizzatore))
1. È autorizzata l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore
((. . .))
relative ad eventi sportivi diversi da quelli previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, ovvero ad eventi non sportivi. (3)
((
2. Per tali scommesse il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gestisce il totalizzatore nazionale, attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco.
))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."