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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 luglio 1999, n. 357

Regolamento recante norme sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera prefettizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2007)
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Testo in vigore dal:  2-11-1999

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, recante: "Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno";
Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", a norma del quale la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;
Ritenuto che la natura delle funzioni espletate dal personale della carriera prefettizia e le oggettive necessità dell'Amministrazione dell'interno particolarmente in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di protezione civile rendano necessaria l'adozione di un limite massimo di età per l'accesso al concorso per la carriera prefettizia;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 luglio 1999;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. M/2104/2 del 28 luglio 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Limite superiore di età
per la partecipazione al concorso
1. Per l'ammissione al concorso per la carriera prefettizia è richiesta una età non superiore a trentacinque anni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è così formulato:
"6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limite di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".