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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 maggio 1999, n. 248

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/2011)
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Testo in vigore dal:  31-10-2002
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ed in particolare l'articolo 2, comma 100, lettera a), che prevede la costituzione di un fondo di garanzia presso il Mediocredito centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia", ed in particolare l'articolo 15, comma 2, che prevede che la garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'articolo 15, comma 3, della medesima legge n. 266 del 1997, che prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni siano regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'articolo 18, comma 1, lettera r), che prevede che la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia conservata allo Stato e che con delibera della Conferenza unificata siano individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che prevede che la garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia estesa a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, costituiti in forma di società cooperativa o consortile, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50 per cento, da imprenditori agricoli;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta dell'11 gennaio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota n. 14733 del 29 marzo 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Nel presente regolamento l'espressione:
a) "Fondo", indica il fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese costituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;
b) "FEI", indica il Fondo europeo per gli investimenti;
c) "comitato", indica l'organo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del Fondo, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e dall'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
d) "garanzia diretta", indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori;
e) "controgaranzia", indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e degli altri fondi di garanzia;
f) "cogaranzia", indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell'ambito della Unione europea o da essa cofinanziati;
g) "PMI", indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, non iscritte all'albo delle imprese artigiane e in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo; per piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo;
((
h) "consorzi" indica i consorzi e le società consortili di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità che gli stessi siano in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo; le società consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo;))
i) "microimprese", indica le piccole imprese con un numero di dipendenti non superiore a 10;
j) "banche", indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
k) "intermediari", indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
l) "S.F.I.S.", indica le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
m) "confidi", indica i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
n) "altri fondi di garanzia", indica i fondi di garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
o) "finanziamenti a mediolungo termine", indica i finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni concessi a PMI e consorzi a fronte di investimenti sia materiali che immateriali nel territorio nazionale;
p) "prestiti partecipativi", indica i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata, concessi a PMI e consorzi a fronte di investimenti sia materiali che immateriali nel territorio nazionale;
q) "partecipazioni", indica le partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel capitale di PMI, costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell'impresa;
r) "costo di provvista" indica la media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione ("RENDISTATO") così come definita dall'articolo 1, lettera b), del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994 e resa nota dalla Banca d'Italia;
s) "tasso di riferimento" indica il tasso di cui agli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994;
t) "contratti d'area" indica i contratti d'area di cui all'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
u) "patti territoriali" indica i patti territoriali di cui all'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.