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LEGGE 23 marzo 1998, n. 110
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991.
note:
Entrata in vigore della legge: 5/5/1998
(GU n.91 del 20-04-1998 - Suppl. Ordinario n. 76)
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Articoli
1
2
3
Allegati
Convention
art. 1
Convenzione
CAPITOLO PRIMO
DEFINIZIONI
art. 1
CAPITOLO II
OBBLIGHI GENERALI DELLE PARTI CONTRAENTI
art. 2
art. 3
art. 4
CAPITOLO III
CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO DI COSTITUTORE
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
CAPITOLO IV
DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO DI COSTITUTORE
art. 10
art. 11
art. 12
art. 13
CAPITOLO V
I DIRITTI DEL COSTITUTORE
art. 14
art. 15
art. 16
art. 17
art. 18
art. 19
CAPITOLO VI
DENOMINAZIONE DELLA VARIETÀ
art. 20
CAPITOLO VII
NULLITÀ E DECADENZA DEL DIRITTO DI COSTITUTORE
art. 21
art. 22
CAPITOLO VIII
L'UNIONE
art. 23
art. 24
art. 25
art. 26
art. 27
art. 28
art. 29
CAPITOLO IX
APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE; ALTRI ACCORDI
art. 30
art. 31
art. 32
CAPITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI
art. 33
art. 34
art. 35
art. 36
art. 37
art. 38
art. 39
art. 40
art. 41
art. 42
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