LEGGE 23 marzo 1998, n. 110

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991.

note: Entrata in vigore della legge: 5/5/1998
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-5-1998
                               Art. 3.
  1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad  emanare,  entro  sei
mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, le norme
necessarie per provvedere all'adeguamento della legislazione  interna
in  materia  di  nuove  varieta'  vegetali  a  tutte  le prescrizioni
obbligatorie dell'atto  della  conferenza  diplomatica  di  revisione
della  convenzione  internazionale  per  la  protezione dei ritrovati
vegetali, adottato a Ginevra il  19  marzo  1991,  nonche'  a  quelle
facoltative  di seguito indicate e nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
  a) scegliere il tipo di protezione; individuare il  costitutore  ed
il  relativo  contenuto;  prevedere  le  eccezioni  obbligatorie,  le
limitazioni, l'esaurimento e le forme di tutela  provvisoria  nonche'
la  durata  della  tutela, che dovra' essere articolata a seconda dei
generi e delle specie;
  b) provvedere alla definizione di costitutore e di varieta';
  c) determinare la possibilita' di scegliere liberamente lo Stato in
cui effettuare il primo deposito della domanda ed  il  riconoscimento
della  priorita'  derivante da precedente deposito in uno degli Stati
aderenti all'Unione per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV  -
Union  pour  la protection des obtentions vegetales), determinando la
documentazione necessaria;
  d) prevedere il termine entro il quale la  tutela  sara'  estesa  a
tutti i generi e le specie;
  e)  definire  le ipotesi di nullita' e determinare le condizioni di
decadenza;
  f) prevedere tariffe per gli esami ed i controlli tecnici;
  g) prevedere la revisione  dell'articolo  9  del  titolo  IV  della
tariffa  delle  tasse  sulle  concessioni  governative, approvata con
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del  30  dicembre  1995,  in  modo  che  la
tariffa  risulti  distinta  tra  periodo  di protezione provvisoria e
periodo di concessione della privativa.
La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
  Data a Roma, addi' 23 marzo 1998
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  DINI, Ministro degli affari esteri
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