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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 18 settembre 1998, n. 359

Regolamento recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai membri esterni e i criteri e le modalità di nomina e designazione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-10-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/1999)
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Testo in vigore dal:  9-6-1999
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Art. 5

Criteri di nomina dei presidenti
1. I presidenti delle commissioni sono nominati in base al seguente ordine di precedenza:
((a) capi di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli educandati femminili))
;
b) capi di istituto delle scuole medie statali in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori;
c) professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
d) ricercatori universitari confermati;
((e) capi d' istituto, nonché docenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che risultino collocati a riposo da meno di cinque anni scolastici))
;
f) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo d'istituto nelle scuole secondarie superiori;
g) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di capo d'istituto nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;
h) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del capo d'istituto nelle scuole di istruzione secondaria superiore;
i) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo;
l) docenti delle accademie di belle arti con almeno 10 anni di servizio di ruolo.
2. Nel rispetto dei criteri di precedenza di cui al primo comma, le nomine vengono effettuate:
a) per i capi d'istituto e i docenti, prioritariamente, su commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante;
b) per i professori e i ricercatori universitari, su commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine o degli ordini scolastici coerenti con l'attività svolta.