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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 8 gennaio 1997, n. 99

Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-5-1997
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Testo in vigore dal:  3-5-1997

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici il compito di definire, mediante apposito regolamento, i criteri ed il metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il voto n. 585/94 espresso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella adunanza del 23 giugno 1995;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996, n. 25/96;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1032 dell'8 gennaio 1997);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto ed ambito d'applicazione
1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, definisce nell'allegato, costituente parte integrante dello stesso, i criteri ed il metodo in base ai quali sono valutate le perdite degli aquedotti e delle fognature. Esso indica, altresì, la guida per la effettuazione delle rilevazioni e l'organizzazione del relativo sistema di monitoraggio nonché le regole per la stesura dei rapporti di cui all'articolo 3 che, entro il mese di febbraio di ciascun anno, il gestore tramette al Ministero dei lavori pubblici - Osservatorio dei servizi idrici.
2. Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti di acquedotto. Esso si applica altresì alle fognature, intese come impianti di smaltimento dei reflui derivanti dall'uso di acque distribuite da acquedotti, con esclusione delle fognature bianche; si applica inoltre a tutte le fognature nere degli impianti a sistema separato e a quelle miste in quanto destinate allo smaltimento delle acque nere, anche se alimentate da risorse idriche di cui l'utente si approvvigioni autonomamente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al sono fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 36/1994 prevede che: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato un regolamento per la definizione dei criteri e del metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono al Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni eseguite con la predetta metodologia".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 36/1994, si veda in nota alle premesse.