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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 9 febbraio 1993, n. 72

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, concernente disposizioni in materia di controlli di qualità dei prodotti ortofrutticoli.

note: Entrata in vigore del decreto: 06/04/1993
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Testo in vigore dal:  23-3-1993

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto ministeriale n. 339 del 2 giugno 1992, recante disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari;
Visto il regolamento CEE n. 2251/92 della Commissione del 29 luglio 1992 concernente i controlli di qualità degli ortofrutticoli freschi che abroga il regolamento CEE n. 2638/69 della Commissione del 24 dicembre 1969 relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità;
Ritenuta la necessità di modificare le norme regolamentari del citato decreto ministeriale n. 339, in considera zione delle nuove disposizioni normative di cui al regolamento CEE n. 2251/92 relative ai controlli di qualità;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 dicembre 1992;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. E-51 del 12 gennaio 1993; ADOTTA il seguente regolamento:

Art. 1


L'art. 1 del decreto ministeriale n. 339 è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Organismi responsabili dei controlli). - 1. Gli organismi responsabili dell'esecuzione dei controlli di qualità dei prodotti ortofrutticoli, in base alle disposizioni dettate al primo comma dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2251/92, sono l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, con compiti prevalentemente amministrativi-gestionali, e l'Istituto per il commercio con l'Estero - ICE, con il compito dell'attività di controllo, per i prodotti commercializzati nel mercato interno; l'Istituto per il commercio con l'Estero - ICE per i prodotti destinati e di provenienza dai Paesi extracomunitari".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regolamento CEE n. 2251/92 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 219 del 4 agosto 1992 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica itliana n. 76 del 28 settembre 1992, 2a serie speciale.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.