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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 giugno 1992, n. 339

Regolamento recante disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/7/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/1995)
Testo in vigore dal:  22-9-1995
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Art. 2

Soggetti ai quali è consentito l'esercizio
della attività di commercializzazione
1. Possono svolgere attività di commercializzazione tutti i soggetti che rispondono alle caratteristiche di operatore o importatore definiti rispettivamente nei punti h) e j) dell'art. 2 del già citato regolamento CEE n. 2251/92, purché abilitati a tale attività dalle leggi vigenti.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1, possono anche essere autorizzati
((a gestire impianti))
di condizionamento (classificazione, imballaggio con le indicazioni esterne e presentazione) se risultano proprietari degli impi anti necessari alla preparazione, per la commercializzazione, degli ortofrutticoli freschi, ovvero averne la disponibilità, in particolare sulla base di un contratto di locazione, anche finanziaria, od a seguito di conferimento in proprietà o in godimento da parte di soci o di associati.
((
3. L'operatore produttore agricolo può condizionare il proprio prodotto in azienda, se è iscritto nel registro degli operatori.
))