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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 16 maggio 1991, n. 198

Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/7/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/09/1995)
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Testo in vigore dal:  10-10-1995
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Art. 9

Composizione delle commissioni d'esame
1. Le commissioni d'esame istituite con decreto del Ministro dei trasporti su base regionale sono composte come segue:
Presidente:
dirigente o funzionario almeno dell'ottavo livello della M.C.T.C.
Membri:
un funzionario almeno del settimo livello della M.C.T.C., due docenti della scuola media superiore: uno di diritto ed uno di ragioneria;
tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatoridesignati dal comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.
2. In corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente almeno di ottavo o settimo livello rispettivamente per il presidente ed il funzionario della M.C.T.C., della medesima specializzazione per i docenti od appartenenti alle stesse associazioni per i rappresentanti delle associazioni di categoria. Il supplente partecipa alle sedute d'esame in caso di assenza o di impedimento del titolare.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte dai corrispondenti segretari dei comitati provinciali capoluoghi di regione.
4. In caso di assenza od impedimento dei segretari le funzioni di segreteria saranno svolte da altro funzionario del medesimo ufficio provinciale, da nominarsi in qualità di supplente in seno alla corrispondente commissione di esame, a seguito di designazione da parte del direttore dell'ufficio stesso.
5. Gli esami avranno frequenza almeno mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella regione medesima.
((
5-bis. Per la regione Trentino-Alto Adige sono istituite due commissioni d'esame una per la provincia di Trento ed una per la provincia di Bolzano secondo la stessa composizione e gli stessi criteri e modalità relativi alle commissioni regionali di cui ai precedenti commi 1 e 2.
5-ter. Le funzioni di segreteria sono svolte da funzionari dei corrispondenti uffici provinciali della Direzione generale M.C.T.C. che sono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da altri funzionari del medesimo ufficio provinciale M.C.T.C. da nominarsi in qualità di supplente. Entrambi i funzionari sono designati dai rispettivi direttori dei competenti uffici provinciali della Direzione generale M.C.T.C. di Trento e Bolzano.
5-quater. Gli esami avranno frequenza almeno mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di provincia per i candidati residenti nella provincia medesima.
5-quinquies. I componenti delle commissioni di Bolzano dovranno avere piena conoscenza sia della lingua italiana sia di quella tedesca al fine di garantire quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e in particolare le disposizioni di cui agli articoli 2 e 100
))
6. Avverso la mancata ammissione all'esame è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti.