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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1988, n. 375

Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/09/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/1998)
Testo in vigore dal:  9-5-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 49

(Subingresso di esercenti attività di vendita sottoposte ad autorizzazione)
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente solo ad una o più delle tabelle merceologiche di un esercizio.
2. Agli effetti dell'art. 29, primo comma, della legge e dell'art. 50 del presente decreto, per trasferimento della gestione di un esercizio di vendita deve intendersi il trasferimento della gestione dell'intero esercizio ad altri che l'assumano in proprio.
3. Il subentrante già iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto all'art. 31, lett. a), della legge, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
4. Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla data predetta decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Tale termine di un anno è prorogato dal sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato. Nel caso di cui una farmacia ponga in vendita anche prodotti non medicamentosi il termine è prorogato fino alla cessione della stessa.
5. Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto nel registro, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, fermo restando il disposto dei commi precedenti.
6. Il subentrante per atto tra vivi non iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro e chiesto l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'iscrizione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Decade da tale diritto anche nel caso in cui non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 31, lett. a), della legge, decorrente dalla data dell'iscrizione.
7. Ai fini dell'applicazione delle norme sul subingresso è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui la azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 3, 4 e 6 del presente articolo.
8. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto ad ottenerla. Qualora non chieda l'autorizzazione e non inizi l'attività entro il termine di cui all'art. 31, lettera a), della legge decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in materia di vendita al pubblico al minuto di merci mediante apparecchi automatici.
10. Il subentrante nella gestione o nella proprietà di uno spaccio interno può iniziare l'attività solo dopo averr chiesto l'autorizzazione al comune.
11. Qualora nello stesso locale siano esercitate l'attività di vendita disciplinata dalla legge e le attività di somministrazione di alimenti o bevande o altra attività, esse possono essere oggetto di separati atti di disposizione.
12. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 11 l'attività di vendita corrispondente alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del successivo art. 56, comma 9, e l'attività di vendita corrispondente alla tabella istituita dal successivo art. 57, comma 1, per i titolari della licenza di panificazione di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, non possono essere cedute separatamente dall'attività delle imprese previste nell'art. 45, numeri 2, 3 e 7, della legge e dall'attività dei titolari stessi della licenza di panificazione.
"13. La società, cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un'azienda commerciale, può continuare l'attività alle stesse condizioni del dante causa, in pendenza dell'iscrizione nel registro e del trasferimento della autorizzazione intestata allo stesso dante causa, purché entro un anno dal conferimento segua l'autorizzazione occorrente. Il termine può essere prorogato dal sindaco in caso di ritardo non imputabile al soggetto interessato.
((10))
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ha disposto (con l'art. 26, comma 6) l'abrogazione del presente provvedimento "a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alla attività ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217".