stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 5 aprile 1988, n. 151

Disciplina della "gomma-base" utilizzata per la produzione della gomma da masticare.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/05/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2012)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  28-5-1988

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 28 ottobre 1982, riguardante l'attuazione della direttiva CEE n. 76/893, relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato che consente al Ministro della sanità di disciplinare i materiali stessi, tenuto conto anche di eventuali pericoli risultanti da contatto orale;
Considerato che la gomma da masticare o "chewing gum" è costituita da una base gommosa non alimentare o "gomma-base", che supporta ingredienti alimentari con i quali è destinata a venire a contatto;
Ritenuta l'opportunità di disciplinare la "gomma-base", nonché le condizioni del suo impiego, in relazione alla possibile contaminazione degli ingredienti alimentari supportati ed al contatto orale;
Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 1› dicembre 1987;

Sentito

il Consiglio superiore di sanità; Decreta:

Art. 1

Per "gomma-base" s'intende qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della base gommosa per la produzione di gomme da masticare.