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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 dicembre 1987, n. 524

Norme generali per la concessione di una indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare la produzione lattiera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/1989)
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Testo in vigore dal:  6-9-1988
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Art. 6



Entro il 30 aprile 1988 gli assessorati regionali o gli organi regionali da essi designati, accertata la regolarità della domanda, procedono ai sopralluoghi necessari, danno luogo alla marchiatura del bestiame interessato e comunicano al richiedente l'esito della domanda stessa anche mediante la notifica del verbale di sopralluogo al momento del sopralluogo stesso. (2)
Non può essere ammesso al premio un numero di capi superiore a quello che nella zona risulta in rapporto normale con la superficie aziendale.
I produttori ai quali sia stato comunicato l'esito favorevole della domanda debbono procedere all'abbattimento del bestiame marcato entro e non oltre il 30 giugno 1988. L'abbattimento è attestato dal certificato previsto al successivo art. 6. (2) (3)
((4))

In caso di presenza nell'azienda di giovenche e vacche gravide l'abbattimento può comunque avvenire a parto avvenuto.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al terzo comma comporta la perdita del diritto al premio.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto 5 maggio 1988, n.188 ha disposto (con l'art. 1) che il termine di cui al paragrafo 1 del presente aricolo, relativo alla definizione delle istruttorie delle domande presentate è prorogato al 20 maggio 1988 ed il termine di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo, relativo all'abbattimento del bestiame mancato, è prorogato al 20 luglio 1988.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 16 luglio 1988, n. 298 ha disposto (con l'art. 1) che il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo, relativo all'abbattimento del bestiame è prorogato al 31 agosto 1988.
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AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 4 agosto 1988, n.361 ha dispoto (con l'art. 1) che il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo, relativo all'abbattimento del bestiame è prorogato al 30 settembre 1988.