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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 dicembre 1987, n. 524

Norme generali per la concessione di una indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare la produzione lattiera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/1989)
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Testo in vigore dal:  8-1-1988

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto in particolare l'art. 4, primo comma, lettera a), del sopracitato regolamento n. 857/84 che prevede la concessione, da parte degli Stati membri, di una indennità a favore dei produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera;
Visto il regolamento CEE n. 775/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 e in particolare all'art. 3 che autorizza l'Italia ad applicare un programma di cessazione volontaria della produzione lattiera ai sensi del regolamento CEE n. 857/84 mediante la concessione di una indennità a favore dei produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera;
Visto il regolamento CEE n. 1070/87 della commissione che reca modalità di applicazione del regolamento CEE n. 775/87 e in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1985 con il quale è stato disposto il censimento della produzione lattiera;
Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 610 concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;
Vista la delibera adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della sopracitata legge e concernente la concessione per il 1988 di una indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera;
Sentite le valutazioni formulate dalla commissione di settore di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752, nella riunione del 5 novembre 1987;
Sentito il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nella seduta del 9 dicembre 1987;

Ravvisata

pertanto l'urgenza di provvedere in materia; Decreta:

Art. 1


I produttori agricoli, singoli od associati, che allevano nell'azienda vacche da latte e che nel quadro della realizzazione della ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale, si impegnano ad abbandonare, per l'intero periodo di validità del regime di disciplina della produzione lattiero-casearia definito dal regolamento CEE n. 857/84 e successive integrazioni e per l'intero patrimonio bovino da latte presente in azienda, tale produzione, possono beneficiare di un premio di riconversione pari a L. 1.300.000 per ogni vacca da latte o giovenca gravida abbattuta.
La concessione del premio è subordinata alla integrale eliminazione dei soggetti femminili di cui al precedente comma, allevati in azienda.
Il premio di cui sopra è ridotto del 50% per le vitelle di età non inferiore ai sei mesi, per manzette e manze.